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Confcooperative Piemonte Nord

Pubblicato il 30 Ottobre 2020

[Decreto Ristori] Proroga degli ammortizzatori sociali

Con il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori) entrato in vigore il giorno seguente (29/10/2020) sono state prese ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con gli articoli 11 e 12 vengono finanziati e regolamentati nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.

L’articolo 12 prevede inoltre un ulteriore esonero contributivo per chi non intende avvalersi della proroga degli ammortizzatori sociali.

Viene infine prorogato il blocco dei licenziamenti.

Durata massima dei trattamenti di integrazione salariale

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale per una durata massima di SEI SETTIMANE.

Tali settimane aggiuntive devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

ATTENZIONE!

I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto Agosto, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre sono imputati alle sei settimane del Decreto Ristori.

Condizioni di accesso

Le sei settimane di integrazione salariale sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato e decorso l’ulteriore periodo di nove settimane previste dall’art.1, co.2 del Decreto Agosto (ricordiamo che il Decreto Agosto ha concesso 9 settimane + ulteriori 9), nonchè ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm 24 ottobre 2020, che dispone la chiusura o limitazione delle attività in alcuni settori economici e produttivi.

Contributo addizionale

I datori di lavoro che presentano domanda per i periodi di integrazione salariale relativi alle sei settimane versano un contributo addizionale determinato con i medesimi criteri previsti dal Decreto Agosto, sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019.

Per maggiori informazioni sulle modalità di calcolo del contributo addizionale leggi il nostro articolo sul Decreto Agosto qui.

Esonero contributivo

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i trattamenti qui commentati è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di quattro settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con l’eslusione dei premi e contributi Inail.

Il presente esonero, in linea di massima, segue le regole previste dal medesimo incentivo previsto dal Decreto Agosto che abbiamo trattato nell’articolo che trovi qui.

Come il precedente, anche l’esonero in argomento attende l’autorizzazione della Commissione europea per trovare piena efficacia.

NOTA BENE

Il Decreto Ristori prevede che i datori di lavoro privati che abbiano richiesto il godimento dell’esonero previsto dal Decreto Agosto, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale concessi con quest’ultimo provvedimento.

Proroga del blocco dei licenziamenti

Qualche settimana fa, ti abbiamo informato della proroga del blocco dei licenziamenti disposta dal Decreto Agosto fino al 31 dicembre 2020 e delle deroghe previste.

Il Decreto Ristori ha prorogato tale blocco fino al 31 gennaio 2021 con le medesime regole già previste dal Decreto Agosto.

Scarica il testo completo del Decreto Legge 137/2020 (cd Decreto Ristori)

Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori) Scarica