L’articolo 14 del #decretoagosto, intitolato “proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”, ha prolungqto il blocco dei licenziamenti introdotto dal Decreto Cura Italia ed esteso dal Decreto Rilancio.
Purtroppo la norma risulta scritta in modo poco chiaro, probabilmente frutto di un delicato compromesso politico.
Resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 della Legge 223/1991) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Resta inoltre preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo a norma dell’art.3 Legge 604/1966 (vale a dire i licenziamenti individuali e plurimi non soggetti alle procedure di licenziamento collettivo).
Infine restano sospese le procedure in corso di cui all’art.7 Legge 604/66, cioè la procedura di licenziamento presso la ITL che deve esperire il datore di lavoro con più di 15 dipendenti se il lavoratore coinvolto non rientra nelle tutele crescenti.
Il comma 3 prevede alcune eccezioni che consentono di derogare al blocco dei licenziamenti.
Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle seguenti ipotesi:
La durata del blocco è forse l’aspetto più controverso in quanto la legge non fissa una scadenza precisa ma sembra prevedere, in via indiretta, che il divieto in argomento viene a cessare quando si verifica una delle due seguenti situazioni:
Dalla lettura testuale della norma riteniamo che questi datori di lavoro siano soggetti al blocco dei licenziamenti fino al 31 dicembre 2020, che è il termine entro cui accedere agli ammortizzatori sociali.