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Confcooperative Piemonte Nord

Pubblicato il 19 Agosto 2020

#decretoagosto: Esonero contributivo per aziende che non richiedono cassa integrazione

L’art. 3 del Decreto Legge 104/2020, così detto #decretoagosto, introduce, in via eccezionale, l’esonero contributivo per le aziende che non si avvalgono della cassa integrazione per COVID-19 prevista dall’art 1 del medesimo decreto.

Si tratta di un incentivo in favore dei datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti dal medesimo decreto.

REQUISITI per richiedere l’esonero contributivo

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti dall’art.1 del Decreto Legge 104/2020 (vale a dire le 18 settimane nel periodo dal 13 luglio al 31 dicembre – per maggiori informazione vedi qui).

Non viene specificato se l’incentivo è riconosciuto anche in caso di utilizzo solo parziale degli ammortizzatori sociali.

Inoltre, per accedere all’incentivo, i datori di lavoro devono aver fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal c.d. Decreto Cura Italia.

In cosa consiste l’AGEVOLAZIONE

Viene riconosciuto l’esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (il premio Inail non rientra nell’agevolazione ed è quindi dovuto), per un periodo massimo di quattro mesi.

I 4 mesi sono fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Ai datori di lavoro che accedono all’incentivo qui trattato viene precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la facolta di recedere dai contratti di lavoro per giustificato motivo oggettivo.

Presumiamo che la durata delle preclusioni di licenziamento permangano fino al quando il datore di lavoro gode dell’agevolazione.

La violazione del blocco dei licenziamenti comporta la revoca dell’esonero contributivo con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

Per ulteriori informazioni sul divieto di licenziare vedi qui

L’esonero contributivo previsto dal #decretoagosto è cumulabile con altre agevolazioni?

Sì, l’incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

ATTENZIONE

L’operatività dell’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Sarà inoltre necessario attendere le disposizioni attuative dell’Inps oltre ai necessari chiarimenti.