L’art. 3 del Decreto Agosto ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione/assegno ordinario Covid (ne abbiamo scritto nel nostro articolo del 19 agosto). L’Inps, con la circolare n.105 del 18/09/2020, ha fornito i primi chiarimenti e, con il messaggio n.4254 del 13/11/2020, ha fornito le indicazioni operative.
L’efficacia delle disposizioni in commento sono subordinate all’autorizzazione della Commissione europea, che è stata rilasciata in data 10/11/2020.
Possono accedere all’esonero in trattazione i datori di lavoro che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale previsti dal c.d. Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio, ossia dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per i datori di lavoro in possesso di diverse matricole Inps, l’esonero deve essere utilizzato sulle medesime matricole per le quali è stata autorizzata l’integrazione salariale Covid.
Al fine del legittimo riconoscimento dell’esonero è, inoltre, previsto che i datori di lavoro interessati non richiedano i nuovi trattamenti di cassa integrazione, ordinaria o in deroga, o assegno ordinario previsti dal c.d. Decreto Agosto (art.1 decreto-legge n.104/2020).
Sono ammessi all’esonero i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di tali strumenti in data antecedente al 15 agosto 2020 e quelli che ne hanno fatto richiesta in data successiva al 14 agosto 2020, purché la decorrenza dell’ammortizzatore sociale Covid si collochi in data anteriore al 13 luglio.
L’importo dell’agevolazione è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020.
Occorre pertanto quantificare l’ammontare della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate durante la cassa integrazione (o altro ammortizzatore), maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntiva, e su tale imponibile applicare l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro.
I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’Inps un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, con le modalità illustrate dal messaggio 4254/2020.
A seguito di attribuzione del suddetto codice, il datore di lavoro potrà fruire dell’agevolazione inserendo le quote di sgravio nel flusso Uniemens, dei mesi da agosto a dicembre 2020, con il codice L903.
L’ammontare delle quote non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intende avvalere della misura.
Ci potremmo pertanto trovare nella situazione in cui l’esonero venga fruito per intero sulla denuncia contributiva relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza, o, nel caso più sfavorevole, si potrebbe presentare la situazione in cui la contribuzione dei mesi da agosto a dicembre non risulta sufficientemente capiente per poter godere a pieno dell’intera agevolazione.
Si rammenta che durante il periodo di fruizione dell’esonero opereranno i divieti di licenziamento previsti dall’art.14 del Decreto Agosto (vedere il nostro articolo del 19 agosto).
Pertanto ai fini della legittima fruizione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi al divieto.
L’eventuale violazione della suddetta previsione comporta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva.
L’agevolazione in argomento è cumulabile con altri regimi agevolativi solo laddove sussista un residuo di contribuzione sgravabile.
Abbiamo detto che il datore di lavoro che accede all’esonero non potrà avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Agosto.
Si precisa che la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva; è pertanto consentito al datore di lavoro di accedere agli ammortizzatori sociali Covid per una unità produttiva ed usufruire dell’agevolazione in commento per un’altra.
Le previsioni normative non precludono la possibilità di presentare domanda per ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalle causali Covid-19 e dalla specifica normativa recata dal richiamato decreto-legge n.18 del 2020.
Per le informazioni di dettaglio si allega la circolare n.105/2020 e il messaggio n.4254/2020.