Le disposizioni relative alla certificazione verde Covid19 si arricchiscono di un’ulteriore punto.
L’articolo 3 del Dl 139/2021 (pubblicato sulla GU n. 241 dell’8-10-2021) ha aggiunto al Dl 52/2021 un nuovo articolo (9-octies)[1].
In base alla nuova disciplina, se richiesti dal datore di lavoro, i lavoratori sono obbligati a comunicare il mancato possesso della certificazione verde COVID-19. Nello specifico la norma richiama, per i datori di lavoro privato, il comma 6, articolo 9-septies, Dl 52.[2]
La richiesta deve derivare da specifiche esigenze organizzative per garantire l’efficace programmazione del lavoro.
Alcuni commentatori fanno riferimento alla necessità di organizzare l’attività su turni. A nostro avviso questa esigenza di programmazione del lavoro è presente in qualsiasi contesto lavorativo, non necessariamente a turno: basti pensare alle situazioni nelle quali l’assenza del lavoratore deve trovare una sostituzione per poter garantire le attività.
Il vero discrimine è dato dal termine “specifiche”, cioè reali e concretamente riferibili al contesto organizzativo.
Trattandosi di una dichiarazione relativa al mancato possesso, si può ipotizzare che tutti i lavoratori che non rispondono siano in possesso della certificazione.
Non risulta, invece, possibile chiedere ai lavoratori la durata del green pass in quanto non è stata ritenuta corretta dal Garante perchè, in questo modo, è possibile individuare facilmente la natura della certificazione.
Ricordiamo inoltre che il Garante per la tutela dei dati personali è stato particolarmente rigido: questi dati non possono essere “conservati”. Ad esempio, non possono essere predisposti elenchi. Forse ci saranno nuovi pronunciamenti dopo il provvedimento in esame.
Comunque, queste verifiche di tipo generale non esimono l’impresa dal controllo previsto nelle procedure interne.
A questo proposito sembra probabile l’uscita delle linee guida per le verifiche dedicate alle imprese private e di una app di Sogei probabilmente simile a quella utilizzata per la scuola.
È abbastanza evidente che la norma sull’obbligo di possesso della certificazione richiede un approccio il più possibile collaborativo da parte dei lavoratori, a loro volta passibili di sanzioni amministrative e disciplinari.
Un approccio che agevoli i lavoratori meno inclini al possesso della certificazione (pagamento dei tamponi, concessione di ferie, adibizione a lavoro agile o a distanza…) è a discrezione del datore di lavoro (anche se per alcuni commentatori la concessione delle ferie sarebbe vietata).
Come sappiamo, sui tamponi gratuiti ci sono esplicite richieste dei sindacati confederali e autonomi.
È evidente però che la norma ha anche (soprattutto) la finalità di incentivare l’intensificazione della campagna vaccinale.
Ricordiamo che i controlli:
Il datore di lavoro dovrà:
I primi due adempimenti sono importanti per dimostrare di aver rispettato gli obblighi di controllo.
L’organizzazione dei controlli è particolarmente critica per le aziende appaltatrici e subappaltatrici che, spesso, hanno il proprio personale operante in una miriade di servizi spesso di piccola o piccolissima dimensione.
Alleghiamo una bozza di informativa da consegnare ai lavoratori.
[1] Art. 9-octies (Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro).
1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.
[2] Articolo 9septies
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.