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Confcooperative Piemonte Nord

Pubblicato il 4 Febbraio 2022

RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI: Prime istruzioni Inps

Come è noto, la legge di bilancio 2022 (legge n.234/2021), attraverso modifiche e integrazioni al D.lgs n.148/2015, ha modificato l’impianto normativo ordinario degli ammortizzatori sociali.

Con la circolare n.18 del 1° febbraio 2022 l’INPS fornisce le prime attese istruzioni sulle novità introdotte dalla riforma, in vigore dal 1° gennaio 2022.

Si tratta di una circolare molto corposa e articolata che ricapitola la logica di fondo (universalismo differenziato) e dà utili precisazioni sulle principali novità introdotte nel decreto legislativo n. 148/2015, tuttavia non contiene particolari indicazioni sugli aspetti meno chiari delle nuove disposizioni normative.

L’INPS sottolinea più volte che la stagione degli ammortizzatori emergenziali COVID deve ritenersi superata, con tutto quello che ne consegue in termini di applicazione delle regole valide a regime, come ora modificate dalla legge di bilancio e, da ultimo, dal Decreto-Legge n. 4/2022 tuttora in fase di conversione parlamentare (sul DL 4/2022 leggi anche Decreto Sostegni-ter: novità in materia di ammortizzatori sociali).

La circolare tiene, infatti, anche conto delle ultime precisazioni legislative apportate con quest’ultimo D.L. (in particolare circa la possibilità di svolgere la consultazione sindacale per le domande di CIGO/CIGS/FIS anche in via telematica) nonché dell’esonero del pagamento della contribuzione addizionale di norma prevista in caso di effettivo utilizzo degli ammortizzatori a vantaggio di datori di lavoro operanti in alcuni specifici settori e limitatamente agli eventi di sospensione o riduzione riconducibili al I trimestre 2022, misura che rappresenta in sostanza l’unica deroga alla normativa generale attualmente in vigore.

Rispetto al pagamento della contribuzione, tema particolarmente importante e avvertito dalle nostre imprese, fatto salvo un riepilogo del nuovo quadro normativo l’INPS rinvia a successive istruzioni in merito alle modifiche che riguardano sia il FIS sia la CIGS.

Ciò detto, pur ritenendo utile quanto prodotto dall’Istituto che ripercorre, anche con l’ausilio di tabelle riassuntive, tutti i profili più importanti (lavoratori destinatari, importi dei trattamenti, modalità di erogazione nonché campi di applicazione, causali e contribuzioni dei diversi strumenti), evidenziamo in questa sede i profili di particolare valore aggiunto forniti dall’INPS:

  1. la decorrenza ovviamente delle novità normative per richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione o sospensione decorre dal 1 gennaio 2022, applicandosi invece la disciplina vigente prima della legge di Bilancio 2022 per domande con oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021, con una riduzione/sospensione avviata nel corso del 2021 ancorché successivamente proseguita nel 2022;
  2. sul fronte procedurale, la possibilità di presentare le domande di CIGO, CISOA e assegno di integrazione salariale (FIS) riferite a periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa iniziati tra il 1 gennaio e il 1 febbraio 2022 ENTRO IL 16 FEBBRAIO p.v., vale a dire entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare (in luogo della scadenza di  15 giorni entro l’inizio della sospensione/riduzione previsto in via ordinaria), ma fatto salvo il termine del 28 febbraio p.v. in caso di eventi oggettivamente non evitabili verificatisi durante il mese di gennaio (come noto, per eventi di tipo Eone il termine è infatti posto alla fine del mese successivo);
  3. la neutralizzazione dei periodi di ammortizzatori COVID ai fini della determinazione dei limiti di durata massima dei trattamenti previsti dal decreto legislativo n. 148/2021 (era già stato previsto dalle norme emergenziali introdotte dal 2020, ma in questo caso l’INPS fa bene a ribadirlo);
  4. l’applicazione del FIS, e quindi del relativo obbligo contributivo, a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, prescindendo dal fatto che gli stessi possano avere una “forza aziendale” uguale a zero (0) – in attesa come detto di ulteriori indicazioni dell’INPS in merito al versamento della contribuzione, immaginiamo che in questo modo l’Istituto voglia puntualizzare che la contribuzione scatti in presenza di un lavoratore subordinato qualsiasi, considerate le regole in uso relativamente al calcolo dei dipendenti parte della forza lavoro, ad esempio le specificità di riproporzionamento applicabili tanto a part-time quanto a intermittenti;
  5. il potenziale riconoscimento dell’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS in favore dei datori di lavoro di lavoro fino a 15 dipendenti NON SOLO PER LE CAUSALI ORDINARIE, MA ANCHE PER LE CAUSALI STRAORDINARIE (in recepimento di una puntualizzazione normativa introdotta con il D.L. 4/2022) – per i datori di lavoro con oltre 15 dipendenti il FIS eroga l’assegno di integrazione salariale solo per causali ordinarie, dato che le stesse imprese sono da inizio anno ricomprese nel campo di applicazione della CIGS;
  6. coerentemente quanto già indicato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, la confluenza per ora nel FIS dei datori di lavoro fino a 5 dipendenti che, solo una volta adeguati i rispettivi fondi di solidarietà bilaterali istituiti e attivi nel loro ambito di attività rientreranno in questi ultimi (per i fondi di solidarietà bilaterali INPS ribadisce la necessità per gli stessi di adeguare i rispettivi ordinamenti entro l’anno non solo allargando il campo di applicazione eliminando il tetto dimensionale finora vigente ma, soprattutto, garantendo trattamenti almeno pari in termini di importo e durata a quelli previsti dalle casse ordinarie CIGO e CIGS);
  7. infine, fatto salvo il ripercorrere il quadro normativo determinato con la legge di bilancio 2022, il rinvio a successive comunicazioni INPS in merito all’estensione della CISOA agricola, con le sue specifiche regole, ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave gestita dai medesimi (che non copre però i periodi di sospensione dell’attività lavorativa derivanti da fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio).

Per quanto concerne il FIS, che è l’ammortizzatore maggiormente utilizzato dalle nostre imprese, riportiamo alcune informazioni in modo schematico, tratte dalla circolare in commento.

DESTINATARI DEL FIS

DURATA MASSIMA DELLE PRESTAZIONI FIS

Per le informazioni di dettaglio alleghiamo la circolare n.18 del 01-02-2022