Il Decreto n.4 del 27 gennaio 2022 (c.d. Sostegni-ter) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.21 del 27 gennaio 2022.
Il decreto introduce, tra le altre cose, alcune novità in materia di AMMORTIZZATORI SOCIALI.
In alternativa agli ammortizzatori COVID (cosiddetti in deroga) utilizzati l’anno scorso, il Governo ha optato per alleggerire il costo di utilizzo degli ammortizzatori ordinari, così come riformati con la legge di bilancio appena varata.
Pertanto, solo per gli eventi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa compresi tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, i datori di lavoro operanti in alcuni settori (pochi) sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di norma prevista in caso di effettivo utilizzo degli ammortizzatori.
I settori sono quelli specificatamente individuati attraverso l’indicazione del codice ATECO nell’allegato al provvedimento.
Di seguito riportiamo per completezza sia l’elenco dei codici ATECO associati all’esonero sia il dettaglio della contribuzione addizionale in questione sottolineando come, data la tipologia dei soggetti esonerati, questo sconto nella sostanza dovrebbe eventualmente riguardare la contribuzione addizionale per la CIGS e per il FIS (in termini generali i datori di lavoro interessati non risultano infatti ricompresi nel campo di applicazione della CIGO).
Settori esonerati da contribuzione addizionale I° trimestre 2022 – Codici ATECO
Turismo – Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20) – Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90) |
Ristorazione – Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5) – Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0) – Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29) – Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30) – Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1) |
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21) |
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20) |
Attività ricreative – Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1) – Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3) – Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9) |
Altre attività – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09) Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30) – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01) – Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90) – Musei (codici ateco 91.02 e 91.03) – Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua (codici ateco 52.22.09)Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00) – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00) – Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00) – Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05) |
Relativamente alla contribuzione addizionale che verrebbe risparmiata ricordiamo che:
Il provvedimento apporta già prime modifiche o integrazioni alle disposizioni relative agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto contenute, come noto, nella legge di bilancio 2022 e in vigore da inizio anno.
Si tratta nella maggior parte dei casi di correzioni formali o che comunque non alterano l’impianto e il portato della riforma tranne per alcuni passaggi degni di attenzione:
Rispetto alle novità introdotte da quest’anno su questa materia cogliamo l’occasione per evidenziare che siamo ancora in attesa di specifiche istruzioni da parte dell’INPS che, a questo punto, potranno (dovranno) tener conto dei correttivi normativi introdotti, nonché dell’esonero dalla contribuzione addizionale limitata al primo trimestre 2022 e spettante solo per le attività già illustrate.
Per le assunzioni a tempo determinato o con contratto stagionale effettuate nei settori del turismo e degli stabilimenti termali tra 1° gennaio e 31 marzo 2022 è prorogato il regime di esonero totale dei contributi (premi INAIL da pagare), fino a massimo 8.060 € da riparametrare su base mensile, e già riconosciuto in passato per le medesime fattispecie con il D.L. 104/2021.
L’esonero è riconoscibile ovviamente in relazione alla durata dei contratti stipulati e comunque fino ad un massimo di 3 mesi fatto salvo che, in caso di trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, spetterà per un massimo di 6 mesi dalla conversione.
Alleghiamo il decreto in commento: