Il decreto-legge n.50/2022 ha previsto che, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 sia riconosciuta una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro ai lavoratori dipendenti che siano stati beneficiari dell’esonero dello 0,8% previsto dalla legge 234/2021 (per maggiori informazioni si veda il nostro articolo del 30 giugno scorso).
Con il messaggio n.3805 del 20 ottobre 2022, l’Inps ha chiarito, tra le altre cose, che tale indennità spetta anche ai lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di cui all’art.4, comma 3, della Legge 381/1991.
Inoltre, l’INPS coglie l’occasione per puntualizzare esplicitamente che la medesima una tantum di 200 € va riconosciuta anche in favore dei soggetti svantaggiati di cui all’art. 4, comma 3-bis della Legge n. 381/1991 (Persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354), per i quali – come ricorda INPS – è prevista una specifica agevolazione pari al 95% della contribuzione dovuta.
Tutto ciò sempre alla luce del principio già noto per cui l’indennità in questione spetta laddove si riscontri semplicemente il diritto a fruire dell’esonero contributivo pari a 0,8% previsto dall’ultima legge di bilancio e non il suo effettivo e pieno godimento, fattispecie rintracciabile nel caso delle persone svantaggiate delle cooperative sociali di inserimento lavorativo.
Sotto un altro punto di vista, ma sempre sulla base del principio generale appena esposto, l’INPS chiarisce che la predetta una tantum spetta non solo a coloro per i quali la retribuzione relativa al mese di luglio 2022 risultava azzerata per effetto di eventi tutelati, quali ad esempio la sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali o congedi – passaggio già chiarito con la circolare INPS n. 73 del 24 giugno u.s.) – ma anche in caso di aspettativa sindacale, sospensione dell’esercizio delle professioni sanitarie in conseguenza di inadempimento vaccinale e per qualsiasi ipotesi comunque denominata di aspettativa o congedo prevista dal CCNL di settore.
Operativamente, laddove l’una tantum di 200 € non fosse stata anticipata nei mesi scorsi alla luce dei casi sopra rappresentati ma più in generale per qualsiasi motivo amministrativo/gestionale come ad esempio una tardiva dichiarazione obbligatoria resa da parte del lavoratore interessato, i datori potranno comunque erogarla procedendo poi a regolarizzare il proprio credito in compensazione attraverso il flusso Uniemens entro il 30 dicembre 2022 (30 novembre nel caso di datori di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato).
Vi invitiamo a prendere visione del messaggio qui commentato per ulteriori approfondimenti.