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Confcooperative Piemonte Nord

Pubblicato il 30 Giugno 2022

Indennità una tantum di 200 euro per lavoratori dipendenti

L’art.31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50 prevede che, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, sia riconosciuta una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro ai lavoratori dipendenti che siano stati beneficiari dell’esonero dello 0,8% previsto dalla legge 234/2021.

E’ difficile immaginare che si potesse creare così tanta confusione riguardo a una questione apparentemente molto semplice.

L’Inps ha fornito, finora, alcuni chiarimenti pubblicando tre messaggi (messaggio n.2397 del 13-6-2022, messaggio n.2505 del 21-6-2022, messaggio n.2559 del 24-6-2022) e una circolare, la numero 73 del 24-6-2022.

Ciò nonostante ci sono ancora questioni irrisolte.

LAVORATORI CHE POSSONO BENEFICIARE DELL’INDENNITA’

Il datore di lavoro riconoscerà l’indennità una tantum ai propri dipendenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

  1. essere destinatari dell’esonero contributivo del 0,8% sulla quota a carico del lavoratore (cioè coloro che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro) nel periodo da gennaio 2022 al 23 giugno 2022 (c.d. periodo di riferimento);
  2. essere in forza nel mese di luglio 2022
  3. non essere titolare di pensione
  4. non avere, all’interno del proprio nucleo familiare, soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza
  5. aver consegnato al proprio datore di lavoro una dichiarazione con la quale si attesta di possedere i requisiti elencati nei precedenti punti 3 e 4 ed eventualmente anche il requisito indicato al punto 1 se il lavoratore è stato assunto nel corso dell’anno 2022 e non ha usufruito del suddetto esonero con l’attuale datore.

ATTENZIONE: sulla base delle condizioni note ad oggi, i lavoratori che non hanno imponibile contributivo (per esempio i dipendenti svantaggiati delle cooperative sociali, i lavoratori in aspettativa non retribuita nel periodo tra gennaio e il 23 giugno 2022, ecc..) sarebbero esclusi dal beneficio in trattazione non avendo maturato il requisito sopra elencato al punto 1.

Stante i chiarimenti forniti dall’Inps il requisito elencato al punto 1 è soddisfatto quando l’imponibile contributivo sia stato inferiore o uguale a 2.692 euro anche per un solo mese nel periodo di riferimento.

MESE IN CUI EROGARE L’INDENNITA’

L’Inps ha chiarito che l’indennità deve essere erogata con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), e compensata con la denuncia Uniemens da inviare entro il 31 agosto, ovvero, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).

Stante la formulazione sopra esposta sembrerebbe possibile erogare l’indennità nel mese di giugno o di luglio a seconda della previsione dei Ccnl in merito al termine di pagamento della retribuzione, ma non tutti i Ccnl lo stabiliscono.

Considerati i tempi stretti per raccogliere le dichiarazioni dei lavoratori, di cui parleremo nel prossimo paragrafo, l’aggiornamento dei software paghe e gli aspetti ancora da chiarire, è probabile che la maggior parte dei datori di lavoro effettuerà il pagamento dell’indennità sulla retribuzione del mese di luglio.

DICHIARAZIONE RESA DAL LAVORATORE

La norma prevede che l’indennità sia riconosciuta in automatico previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18” (vale a dire non essere titolare di pensione e non avere, nel proprio nucleo familiare, soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza).
Il datore di lavoro verificherà il requisito relativo alla percezione dell’esonero dello 0,80%.
Il lavoratore con più rapporti di lavoro potrà chiedere il pagamento dell’indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro. Questo può verificarsi in particolare per lavoratori a tempo parziale ai quali può essere opportuno ricordare questo aspetto e inserire uno specifico punto nella dichiarazione prevista sopra .
Se per il medesimo lavoratore dipendente più datori di lavoro abbiamo compensato la predetta indennità una tantum di 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio. Si precisa, al riguardo, che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.
Probabilmente è un sistema equo, ma certamente complesso.

Con il messaggio n.2559/2022 l’Inps fornisce un fac-simile di dichiarazione che alleghiamo.

Operai agricoli a tempo determinato (otd)

L’erogazione della indennità per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato considerato che l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per i lavoratori a tempo determinato.
L’esclusione è motivata dal fatto che le norme sulle anticipazioni delle prestazioni Inps in ambito agricolo (articolo 01 comma 10 Dl 2/2006) operano esclusivamente per i lavoratori a tempo indeterminato (oti).

Per gli otd l’Inps provvederà ad erogare direttamente al lavoratore l’indennità e le modalità dovrebbero essere le seguenti:
• se il lavoratore ha presentato la domanda di disoccupazione agricola per il 2021 gli viene riconosciuta automaticamente anche l’indennità una tantum;
• se il lavoratore non ha presentato la domanda di disoccupazione agricola per il 2021 per avere l’indennità una tantum deve presentare apposita domanda con il requisito delle 51 giornate lavorate nel 2021.
Le imprese agricole si trovano con un adempimento in meno, ma dovranno spiegare agli otd che devono presentare domanda per ottenere l’indennità mentre i colleghi oti l’avranno direttamente in busta paga.

Ulteriori chiarimenti

L’indennità spetta nella misura di 200 euro ed è riconosciuta in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

I datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali (esclusi gli otd), a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di luglio del corrente
anno ed avendone i requisiti sopra elencati.

L’erogazione dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, nei differenti casi sopra precisati genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile.

Alleghiamo i messaggi e la circolare Inps per le informazioni di dettaglio.

Messaggio_numero_2397_del_13-06-2022Download
Messaggio_numero_2505_del_21-06-2022Download
Messaggio_numero_2559_del_24-06-2022Download
Messaggio_numero_2559_del_24-06-2022_Allegato_n_1Download
Circolare_numero_73_del_24-06-2022Download