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Confcooperative Piemonte Nord

Pubblicato il 15 Giugno 2020

Esaurimento degli ammortizzatori sociali Covid-19: novità

Con comunicato n.131 del 12 giugno 2020 il Ministero del Lavoro e il MEF, avevano annunciato che stavano lavorando a un nuovo Decreto Legge in materia ammortizzatori sociali. L’intervento è necessario per prolungare la cassa integrazione a sostegno delle aziende a seguito dell’emergenza COVID-19.

Tale decreto legge permette alle aziende che hanno esaurito le 14 settimane di cassa integrazione, previste dai decreti finora approvati dal Governo, di anticipare le ulteriori 4 settimane previste.

Aggiornamento del 17 giugno 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020 contenente ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga  di  termini  in  materia  di  reddito  di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.

5Scarica il DL n.52, del 16 giugno 2020Download

Il testo prevede che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020.

Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

Vai al comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.52 del 15 giugno 2020.

La premessa

I datori di lavoro che hanno dovuto fermare l’attività a fine febbraio/inizio marzo e hanno attivato la cassa integrazione prevista dal decreto #curaitalia, hanno già utilizzato le 14 settimane disponibili le quali si sono concluse a fine maggio, o stanno per concludersi.

Come è noto, le ulteriori 4 settimane previste dal c.d. Decreto Rilancio si possono richiedere solo per periodi intercorrenti tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020, fatto salvo per il settore turismo che ha facoltà di accedervi fin d’ora.

Chi rimane scoperto

In attesa della pubblicazione del nuovo decreto e auspicando che il provvedimento riguardi tutti gli ammortizzatori sociali e non solo la cassa integrazione, per alcuni datori di lavoro non vi sono, al momento, ammortizzatori alternativi.

Si tratta in particolare di quelli tra più di 5 e 15 dipendenti destinatari del solo assegno di solidarietà (che hanno potuto accedere all’assegno ordinario FIS grazie alla deroga applicativa del Dl 18/2020), ed è di tutta evidenza che lo strumento dell’assegno di solidarietà non costituisce una risposta adeguata alle situazioni contingenti.

L’altra grande categorie di imprese cooperative senza coperture è costituita da quelle destinatarie solo della CIGS:

Il Decreto Legge n. 18 ha stabilito che queste ultime devono utilizzare la cassa in deroga nel limite, al momento, delle 14 settimane. Sono, poi, senza altre possibilità di ammortizzatori i datori di lavoro fino a 5 dipendenti (se esclusi dalla cassa integrazione ordinaria), destinatari esclusivamente della cassa in deroga. 

Per tutti questi datori di lavoro l’unica copertura può arrivare solo da una modifica legislativa che proroghi gli ammortizzatori con causale COVID.

Quelli invece destinatari di CIGO (tra cui settore industria) e assegno ordinario FIS (tra cui settore servizi/terziario con più di 15 dipendenti), possono utilizzare, in attesa di ulteriori sviluppi, gli strumenti ordinari tenuto conto che l’articolo 19 del DL 18 ha sterilizzato i periodi dell’ammortizzatore ordinario con causale COVID.

I requisiti per rientrare negli ammortizzatori ordinari

Rientrare negli ammortizzatori ordinari significa essere assoggettati ad una serie di vincoli, previsti in particolare dal Dlgs. 148/2015:

Ciò detto, a nostro avviso, le riduzioni o le sospensioni derivanti da:

possono rientrare tra gli eventi oggettivamente non evitabili (EONE).

Su questo punto però al momento non vi sono indicazioni di alcun tipo dal Ministero del lavoro e dall’Inps.