L’atteso Decreto “Cura Italia” (decreto legge 17 marzo 2020, n.18) introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’articolo qui pubblicato tratta le disposizioni del decreto in materia di ammortizzatori sociali.
La Regione Piemonte ha predisposto una sezione del sito in costante aggiornamento con le informazioni utili.
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La Confcooperative Italiana, sede nazionale, ha raccolto tutta la normativa inerente le misure straordinarie previste a seguito dell’emergenza da COVID-19, in materia di Ammortizzatori sociali.
Sabato 28 marzo l’Inps ha pubblicato sul proprio sito la circolare n.47 con la quale si illustrano le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché sulla gestione dell’iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto.
L’art.19 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 prevede per le aziende che hanno diritto alla Cig o al Fis e che sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili al COVID-19, di poter presentare domanda con apposita causale “emergenza COVID-9” per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
A tal fine si viene dispensati dai termini di scadenze ordinari previsti dalla specifica normativa relativi alla presentazione della domanda e dalla procedura sindacale, fermo restando che l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda va in ogni caso presentata all’Inps entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione o sospensione.
I periodi autorizzati non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dalla normativa ordinaria e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente ai trattamenti previsti dal decreto non è dovuto il contributo addizionale.
Viene estesa l’applicazione dell’assegno ordinario del Fis anche alla fascia di datori che mediamente occupano più di cinque dipendenti, in questo caso il trattamento può essere erogato con la modalità di pagamento diretto da parte dell’Inps previa ovviamente istanza di richiesta del datore di lavoro.
Non è richiesta l’anzianità di servizio dei lavoratori di novanta giorni, basta risultare alle dipendenze dal 23 febbraio 2020.
L’art.20 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 prevede per le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione di cassa integrazione ordinaria, come normata dall’art.19 per un periodo non superiore a nove settimane.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.
Il periodo di trattamento ordinario in argomento non è conteggiato nei calcolo dei limiti di legge che determinano la durata massima di utilizzo degli ammortizzatori sociali.
Il contributo addizionale, da erogare all’Inps in proporzione all’ammontare di integrazione salariale erogata ai lavoratori, non è dovuto.
L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa previsto dal decreto e qualora emerga che è stato raggiunto, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande.
L’art.21 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 prevede per le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario, come normata dall’art.19 per un periodo non superiore a nove settimane.
Vengono applicate le medesime regole commentate per l’art.20.
L’art.22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 istituisce la Cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione orario in costanza di rapporto di lavoro.
Viene riconosciuta, in conseguenza dell’emergenza COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.
L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
La durata massima è di nove settimane.
La cassa integrazione in deroga può decorrere dal 23 febbraio, limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
Le risorse economiche stanziate saranno ripartite tra le regioni e provincie autonome e le prestazioni saranno concesse con decreto di tali enti.
Le domande devono essere presentate alle regioni e provincie autonome, che le acquisiranno con un ordine cronologico e dovranno trasmettere all’Inps la lista dei beneficiari.
L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e qualora emerga che è stato raggiunto le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.
L’integrazione salariale sarà erogata ai dipendenti esclusivamente in modalità diretta da parte dell’Inps. Pertanto il datore di lavoro non anticiperà tali somme.
Con il messaggio Inps n. 1287 del 20/03/2020 e n. 1321 del 23 marzo 2020 vengono fornite le prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.
N.B. Le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei suddetti benefici saranno fornite con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante.