Il Decreto Ristori-quater (DL n. 157/2020), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto alcune novità importanti in materia di riscossione, per consentire ai contribuenti una maggiore flessibilità nei pagamenti in ragione del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare l’art. 2 prevede in alcuni casi la sospensione dei versamenti previsti per il mese di dicembre.
Sospensione scadenza di dicembre e pagamento a marzo
Nello specifico, la norma dispone, a favore di determinate tipologie di contribuenti, la sospensione dei versamenti tributari e contributivi che scadono nel mese di dicembre 2020.
In questo modo si evidenzia la possibilità di effettuazione del loro pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, o in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Non è previsto il rimborso di quanto già versato.
Quali pagamenti sono sospesi
La sospensione riguarda i termini, che scadono nel mese di dicembre 2020, dei versamenti relativi a:
- ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati), e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale,
- imposta sul valore aggiunto;
- contributi previdenziali e assistenziali.
Breve riepilogo: sono sospesi i pagamenti in base all’articolo 2 per
Comma1
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che:
- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato,
- e hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 157/2020 (2019, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare),
- e hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Comma 2
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che:
- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato,
- e hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019
Comma 3
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che:
- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in qualsiasi area del territorio dello Stato, e
- esercitano le attività economiche sospese, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020,
- indipendentemente dal volume di ricavi o compensi conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 157/2020, nonché indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente
E soggetti, che
- esercitano le attività dei servizi di ristorazione, e
- hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (“zone rosse” e “zone arancioni”), come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le Ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.