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Confcooperative Piemonte Nord

Pubblicato il 20 Febbraio 2023

LICENZIAMENTO SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA: giudice competente e rito applicabile (D.Lgs 10/10/2022, n.149)

Riteniamo opportuno approfondire il tema in oggetto con alcune prime riflessioni sulla nuova disposizione, introdotta alcuni mesi fa nel codice di procedura civile, che riguarda l’individuazione del giudice competente e del rito applicabile in presenza del licenziamento del socio lavoratore di una cooperativa.
In particolare, con l’art. 3, comma 32, del decreto legislativo n. 149/2022, di attuazione della legge n. 206/2021 recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, è stato introdotto il nuovo articolo 441-ter c.p.c., di seguito riportato.

Art. 441-ter. Licenziamento del socio della cooperativa

Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.

Decorrenza

Per effetto della Legge di Bilancio 2023 l’entrata in vigore di questa novità procedurale, al pari delle principali disposizioni contenute nella cosiddetta riforma “Cartabia”, è stata anticipata al 28 febbraio 2023, in luogo del 30 giugno originariamente previsto.
Ciò significa che le nuove disposizioni qui richiamate avranno validità relativamente ai procedimenti avviati successivamente a tale data (28 febbraio p.v.), mentre quelli già pendenti continuano ad essere disciplinati dalle norme previgenti.

Giudice del lavoro

Nel merito, in via preliminare, va evidenziato che la norma assume un connotato esclusivamente processuale, seppur non di poco conto, non andando ad incidere su altri profili di natura sostanziale contenuti nella disciplina del socio lavoratore di cui alla Legge n. 142/2001, come ad esempio il regime di tutele applicabili al socio in presenza di una delibera di esclusione assunta contestualmente o meno ad un provvedimento di licenziamento.
Ciò premesso, per effetto della nuova disposizione, le controversie che abbiano ad oggetto l’impugnazione del licenziamento da parte dei soci lavoratori di una cooperativa sono assoggettate al rito del lavoro e il giudice del lavoro che decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo che siano state eventualmente proposte dalle parti.
Lo stesso giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo anche nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro derivi dalla cessazione del rapporto associativo, pur mancando un formale provvedimento di licenziamento.
In questo modo, in presenza delle fattispecie sopra richiamate, si opera una sorta di concentrazione di competenza del giudice del lavoro sulle diverse vicende che interessano la cessazione del rapporto di lavoro tra il socio lavoratore e la cooperativa, anche quando, in sostanza, questa cessazione derivi da profili riguardanti il rapporto associativo che portino all’esclusione o al recesso del socio. Nella sostanza, il rito del lavoro attrae a sé anche questioni di natura associativa e quindi endo-societarie.
In attesa dell’entrata in vigore di questa norma e nelle more di comprendere come ne sarà data progressiva attuazione, andranno tuttavia salvaguardate le specificità insite nel modello cooperativo a partire dal presupposto per cui l’applicazione degli effetti giuridici derivanti dall’instaurazione del rapporto di lavoro va comunque condizionata alla compatibilità con la posizione peculiare del socio lavoratore e al fatto che la prestazione mutualistica si identifica nella prestazione di lavoro.
E comunque l’attrazione della decisione sul rapporto associativo alla competenza del giudice del lavoro sarebbe giustificabile solo per quelle volte in cui tale decisione abbia ricadute o comunque produca effetti sul rapporto di lavoro in essere tra il socio e la cooperativa.
Evidenziamo, inoltre, che fino ad oggi la questione del giudice competente sia stata risolta diversamente in ambito giurisprudenziale con sentenze dagli orientamenti opposti negli anni passati, anche in considerazione del fatto che l’art. 5, comma 2, della legge n. 142/2001, peraltro non esplicitamente abrogato, al secondo periodo, dispone diversamente che le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica (di lavoro) sono di competenza del tribunale ordinario.

Senza dimenticare, a complicare ulteriormente il quadro normativo, che resta ancora in vigore anche l’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 168/2003 secondo cui è attribuita alle sezioni specializzate del c.d. “Tribunale delle Imprese” la competenza “per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario […]”, in combinato disposto con il successivo comma 3, in base al quale “Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.