L’art.8 del #decretoagosto, intitolato “Disposizioni in materia di proroghe o rinnovi di contratti a termine”, estende le deroghe introdotte dall’art.93 del Decreto Rilancio fino al 31 dicembre 2020, con alcune novità.
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, i datori di lavoro potranno rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato, per un massimo di 12 mesi, anche in assenza delle cosiddette causali.
Dal tenore della norma sembra possibile prorogare un contratto anche superando il limite delle quattro proroghe imposte dall’art.21 del Dlgs 81/2015, mentre per i rinnovi decade l’obbligo di “stop and go” tra un contratto a termine e l’altro.
ATTENZIONE: la proroga o il rinnovo, in deroga alle norme sui contratti a termine, può essere esercitata una sola volta.
Non viene prevista la deroga all’art.20 del Dlgs 81/2015, il quale, al punto c, vieta l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato.
Al riguardo si evidenzia che è ancora vigente l’art.19 bis del DL 18/2020 nel quale è prevista espressamente una deroga al suddetto comma c dell’art.20 durante i periodi di integrazione salariale Covid previsti dal decreto Cura Italia. Auspichiamo che gli attesi chiarimenti del ministero confermino l’applicabilità della deroga anche per i periodi di integrazione salariali previsti dal #decretoagosto.
Il contratto non dovrà avere una durata complessiva superiore a 24 mesi.
Stante il tenore della norma sembrerebbe che, seppure il Ccnl applicato consenta una durata massima superiore ai 24 mesi, il contratto oggetto di proroga o di rinnovo stipulato a norma dell’art 8 non potra superare i limiti di legge qui imposti.
È possibile stipulare un rinnovo o la proroga in deroga fino al 31 dicembre 2020.
La deroga introdotta dal Decreto Rilancio prevedeva il vincolo che i contratti a termine da prorogare o rinnovare dovevano sussistere alla data del 23 febbraio 2020.
La nuova disposizione ha rimosso tale limite, consentendo di proroga o rinnovare, senza causale, anche i contratti a termine stipulati dopo il 23 febbraio, oppure stipulati prima ma già conclusi alla data del 23 febbraio.
Altra importante novità è l’abrogazione della proroga automatica dei contratti a termine e di apprendistato (diversi da quelli professionalizzanti) per un periodo uguale alla sospensione subita per effetto dell’emergenza Covid.
La norma abrogata ha comportato non poche difficoltà di applicazione pratica, gravando sui datori di lavoro in una situazione già particolarmente complessa.
L’art.11 del Codice Civile prevede che “la legge non dispone che per l’avvenire; essa non ha effetto retroattivo”.
Stante tale principio e tenuto conto che l’abrogazione è entrata in vigore il 15 agosto 2020, riteniamo che i contratti di proroga già sottoscritti proseguiranno fino a scadenza.
Auspichiamo chiarimenti o interventi legislativi volti a sanare la paradossale situazione creata dall’introduzione di una norma alquanto originale.