Una recente sentenza della Corte di Cassazione – Sezione tributaria civile (n.36362 del 23 novembre 2021) è stata oggetto di numerosi articoli su quotidiani e riviste specializzate nei quali si è affermato il principio di “assoluta incompatibilità” tra l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa e il contestuale rapporto di lavoro subordinato con la società medesima.
Da una lettura più attenta delle motivazioni della sentenza, gli Uffici Legislativi dell’Alleanza delle Cooperative Italiane sono giunti a conclusioni diverse.
Si allega la nota dell’ACI dove si ribadisce la regola secondo la quale l’amministratore e presidente del CdA sono ruoli incompatibili con quello di lavoro subordinato (ai fini tributari e previdenziali) solo in quanto sussista cumulo dei poteri di direzione, controllo e disciplina.