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Confcooperative Piemonte Nord

Pubblicato il 24 Marzo 2022

Ammortizzatori sociali: ulteriori precisazioni Inps con parziale rettifica alle precedenti indicazione dell’ente.

Con il messaggio n.1282 del 21 marzo 2022 l’INPS detta ulteriori precisazioni connesse al riordino della disciplina sugli ammortizzatori sociali in vigore come noto da quest’anno.
In particolare, le nuove indicazioni riguardano:

  1. l’applicazione del nuovo massimale unico di €. 1.222,51 (per l’anno 2022 aggiornato annulamente – si veda la circolare n.26 del 16 febbraio 2022) sull’importo dei trattamenti di integrazione salariale, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore, in luogo del massimale previgente articolato come noto secondo due fasce di reddito, anche per gli eventi di riduzione o sospensione iniziati nel 2021 e protrattisi nel 2022, limitatamente ai periodi che si collocano dal mese di gennaio in poi, in deroga al principio affermato dall’INPS stesso nella sua circolare generale di commento alla riforma (la n. 18 del 1° febbraio 2022) secondo cui per le domande con oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021, con una riduzione/sospensione avviata nel corso del 2021 ancorché successivamente proseguita nel 2022, valgono le regole previgenti alla Riforma introdotta con la legge di Bilancio 2022;
  2. per il FIS il computo della durata massima dell’assegno di integrazione salariale – fruibile nel biennio mobile per un massimo di 13 settimane nel caso di datori di lavoro fino a 5 dipendenti e per un massimo di 26 settimane per datori sopra tale soglia dimensionale – secondo le regole ordinarie già da tempo in uso per la CIGO (circ. INPS n. 58/2009) ed estese peraltro al FIS sotto il regime degli ammortizzatori COVID-19, vale a dire non considerando per tali limiti le settimane di calendario, ma calcolando le singole giornate di sospensione del lavoro e ritenendo usufruita una settimana quando la contrazione del lavoro interessi 5 o 6 giorni, a seconda dell’orario contrattuale previsto nell’impresa (per il calcolo dei limiti di durata rileva come ricordato da INPS la singola unità produttiva);
  3. l’applicazione del criterio della prossimità territoriale per l’invio da parte dei datori di lavoro della comunicazione preventiva nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva per CIGO/FIS come prevista dall’art. 14 del decreto legislativo n. 148/2015. Tale comunicazione andrà inviata alle RSU/RSA (ove esistenti) e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali (comparativamente più rappresentative a livello nazionale), tenendo conto che – precisa INPS – laddove le sospensioni/riduzioni riguardino unità produttive ubicate in più Regioni, dovranno essere prodotte distinte comunicazioni;
  4. infine, la conferma che, rilevando sempre in termini generali il concetto di unità produttiva quale ambito applicativo della disciplina in materia di ammortizzatori sociali, i datori di lavoro conservano la facoltà di procedere a licenziamenti individuali o individuali plurimi per motivo oggettivo in unità produttive non interessate da trattamenti di integrazione salariale.

Alleghiamo il messaggio Inps n. 1282/2022 qui commentato per le informazioni di dettaglio.

Messaggio_INPS_1282_del_21-03-2022Download