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Confcooperative Piemonte Nord

Pubblicato il 23 Marzo 2022

Ammortizzatori sociali: chiarimenti Ministero del Lavoro

Con la circolare n.6 del 18 marzo 2022, il Ministero del Lavoro aggiunge ulteriori indicazioni in merito al riordino della normativa sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, come disciplinata dalla legge di bilancio 2022 e come ulteriormente e parzialmente integrata con il decreto Sostegni-ter.
La circolare segue la precedente del 3 gennaio 2022 (la n. 1) e, rispondendo di fatto a primi quesiti applicativi sollevati nel frattempo, si concentra principalmente sullo strumento della CIGS, tenendo conto delle specifiche competenze del Ministero nell’autorizzare questo ammortizzatore, nonché delle istruzioni già date nelle settimane scorse dall’INPS sia in termini generali sia in merito al FIS.
Ovviamente, nel trattare la disciplina della cassa integrazione straordinaria il Ministero richiama (paragrafo 6) quanto da ultimo disciplinato con il DM n. 33 del 22 febbraio u.s. in merito alla parziale RIFORMULAZIONE DELLA CAUSALE DELLA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE, ORA AMMESSA ANCHE IN PRESENZA DI PROCESSI DI TRANSIZIONE.
Un paragrafo specifico (il 10) è dedicato alle imprese appaltatrici dei servizi di mensa e pulizia, per le quali – ribadisce il Ministero – dal 2022 il ricorso agli ammortizzatori prescinde dalle condizioni soggettive dell’impresa committente in cui prestano i loro servizi, essendo venuto meno il meccanismo della cosiddetta cassa “di riflesso”: per loro adesso vale la possibilità di richiedere il trattamento di CIGS in presenza delle causali declinate dal legislatore per la generalità delle imprese.
In questo senso il Ministero approfondisce con ulteriori precisazioni gli aspetti operativi, soprattutto in termini documentali, per l’accesso alla CAUSALE DI CRISI AZIENDALE E DEL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ.
Ciò detto, analizzando le istruzioni di particolare valore aggiunto contenute nella circolare che non si esauriscono in una mera illustrazione del portato normativo, segnaliamo quali profili degni di particolare attenzione per i datori di lavoro che si troveranno nelle prossime settimane a presentare istanze di CIGS:
– il paragrafo 7 relativo alla fattispecie dell’Accordo di transizione occupazionale, misura di integrazione salariale introdotta ex novo da quest’anno e che si sostanzia nella possibilità di richiedere un ulteriore periodo di CIGS fino a 12 mesi, successivo ad un intervento di cassa integrazione straordinaria per crisi o riorganizzazione aziendale, prevedendo contestualmente interventi di recupero occupazionale dei lavoratori in esubero e l’utilizzo di politiche attive dirette alla loro ricollocazione attraverso le misure di politica attiva del Programma GOL (in particolare “Percorso 5: ricollocazione collettiva) o anche tramite i Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.
Relativamente a questo strumento la circolare puntualizza la sua agibilità sia con sia senza soluzione di continuità rispetto a precedenti interventi di CIGS, fatto salvo che per ricorrervi il datore di lavoro non debba poter utilizzare in alternativa altri interventi straordinari e, soprattutto, in via eccezionale anche da parte di imprese che esauriscono il periodo di cassa integrazione per cessazione di attività iniziato precedentemente;
– il paragrafo 9 relativo ad alcune disposizioni transitorie riconducibili alla possibilità per il solo biennio 2022-2023, nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, di autorizzare in determinati casi ulteriori trattamenti di CIGS per un massimo di 52 settimane fruibili entro il 2023 in favore di imprese che abbiano saturato i limiti temporali di durata previsti dalla normativa.
In merito a questa ipotesi la circolare puntualizza e declina operativamente quali siano i limiti di durata massima che, se raggiunti, determinano il ricorso a questo strumento, da praticare comunque seguendo la procedura prevista di norma per la CIGS inclusa, quindi, la fase di consultazione sindacale, e da fruire volendo anche in maniera frazionata;
– infine, il paragrafo 11 dedicato alle imprese del settore dell’editoria con un sostanziale riepilogo dei criteri per il riconoscimento in loro favore dei diversi interventi di CIGS.

Alleghiamo la circolare qui commentata.

Circolare-6-del-18032022Download