#decretoagosto: Novità sugli ammortizzatori sociali

Il c.d. Decreto Agosto (#decretoagosto), di cui vi abbiamo dato notizia con un nostro precedente articolo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (decreto legge n.104 del 14 agosto 2020) ed è entrato in vigore dal 15 agosto 2020. Di seguito le principali novità relative agli ammortizzatori sociali.

I provvedimenti relativi agli ammortizzatori sociali sono previsti all’art.1Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga“.

DURATA MASSIMA degli ammortizzatori sociali

Il comma 1 dell’art.1 prevede che i datori di lavoro, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, come normati dal c.d. Decreto Cura Italia, per una durata di 9 settimane, incrementabili di ulteriori 9 settimane solo dopo che il primo periodo sia già stato interamente autorizzato.

PERIODO IN CUI UTILIZZARE LE 18 SETTIMANE

Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

ATTENZIONE: nel predetto periodo si potranno utilizzare non più di 18 settimane “Covid”. Eventuali settimane residue concesse con i precedenti decreti non sono comulabili a quelle in argomento. Tale limite non riguarda gli ammortizzatori sociali “ordinari” (cioè quelli previsti dal D.Lvo 148/2015).

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle ulteriori 9 settimane devono versare un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

  • al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione/riduzione, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%
  • l’aliquora sale al 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato
  • non viene richiesto alcun versamento di contribuzione addizionale ai datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%

CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE OPERAI AGRICOLI (CISOA)

DURATA: massimo 50 giorni, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda.

PERIODO: dal 13 luglio al 31 dicembre 2020; durante tale periodo è possibile utilizzare al massimo le 50 giornate ci cui sopra, non essendo cumulabili le eventuali giornate residue concesse con i precedenti decreti.

AGGIORNAMENTO DEL 24/08/2020

L’Inps ha pubblicato il messaggio n.3131 del 21/08/2020 per fornire le prime informazioni in ordine alle novità sugli ammortizzatori sociali introdotti dal #decretoagosto, in attesa della pubblicazione delle apposite circolari che illustreranno la disciplina di dettaglio.


Scarica il testo completo del Decreto Legge 104/2020