Il Ministro della Salute, con due Ordinanze del 28 aprile 2022 (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022) ha anticipato le ultime previsioni in tema di contrasto all’epidemia da COVID-19 in fase di approvazione nella legge di conversione del DL n.24/2022.
In particolare il Ministro della Salute ha previsto alcune disposizioni, in vigore dal 1° maggio 2022, relative:
• all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
• alle regole da osservare nel caso di ingressi sul territorio italiano.
Nell’ambito delle misure di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19, il Ministro della Salute ha fornito le nuove regole, con effetto dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 24/2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022, riguardo la vigenza o meno dell’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi.
L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie risulta ancora obbligatoria limitatamente ad alcuni luoghi specifici, in particolare, le mascherine FFP2 vanno indossate nei seguenti casi:
• per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
– aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
– treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
– autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
– autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
– mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
– mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
• per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
L’obbligo di indossare mascherine (FFP2) rimane anche per i lavoratori, gli utenti ed i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali (art. 44, DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 65 del 18 marzo 2017).
L’Ordinanza 28 aprile 2022 del Ministro della Salute contiene, altresì, la raccomandazione dell’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
L’esonero dall’obbligo di indossare le mascherine interessa:
• i bambini di età inferiore ai sei anni;
• le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
• i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Pertanto, per l’accesso ai luoghi di lavoro non è più necessario il green pass e l’utilizzo delle mascherine è solo raccomandato.
Il sito del Ministero della salute peraltro riporta questa ulteriore indicazione: dal 1° maggio 2022 la Certificazione verde COVID-19 non è più richiesta per attività e servizi.
Resta obbligatoria per accedere come visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere e RSA. Inoltre, è richiesta agli ospiti delle RSA per uscite temporanee.
Ricordiamo che l’obbligo vaccinale rimane, fino al 31-12-2022, condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro per le seguenti categorie di lavoratori.
a) gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (compresi gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie
b) lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. L’obbligo sussiste per tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.
c) lavoratori delle strutture di cui all’articolo 8ter del Dlgs 502/1992, quindi il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa (ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni) in:
• strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
• strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
• strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;
• studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.
Fino al 15.06.2022, l’obbligo vaccinale con la dose di richiamo è imposto anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
Per questa categoria di lavoratori la vaccinazione è requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Tuttavia l’accesso al luogo di lavoro è consentito con il Green Pass base.
Nei luoghi di lavoro continuano a trovare applicazione le disposizioni del Protocollo nazionale 6 aprile 2021, contenente le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, che consiglia l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in tutte le ipotesi di condivisione degli ambienti di lavoro (al chiuso o all’aperto).
Ricordiamo che a breve è previsto un incontro delle parti sociali per l’aggiornamento delle regole, con la possibilità che l’obbligo dell’impiego delle mascherine sia prorogato almeno in alcuni contesti, dove risulti impossibile assicurare le distanze interpersonali.
In ogni caso, nell’esercizio del potere organizzativo, allo scopo di garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, al datore di lavoro è consentito regolamentare l’utilizzo delle mascherine mediante specifiche direttive.
Con la seconda Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, relativa alle misure urgenti di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19, che produce effetti dal 1° maggio 2022 e fino al 31 maggio 2022, viene definita la proroga a tale data delle condizioni già previste dall’Ordinanza 22 febbraio 2022 relativamente all’ingresso di persone sul territorio italiano.
Unica eccezione è la fine dell’obbligo, per chi arriva dall’estero, della presentazione del digital Passenger Locator Form, ossia il modulo con i propri dati necessario per la tracciabilità.
Alleghiamo le Ordinanze qui commentate