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Confcooperative Piemonte Nord

Pubblicato il 28 Gennaio 2022

Sgravi contributivi under 36 e donne

Con il messaggio n.403 del 26 gennaio 2022, l’INPS comunica la possibilità di fruire concretamente anche per il 2022, seppur (per ora) FINO A 30 GIUGNO di alcuni benefici contributivi in favore delle imprese introdotti dalla legge n. 178/2020 (bilancio 2021) che sono:

Ciò alla luce della nuova approvazione intervenuta in sede comunitaria di tali misure, già approvate dalla medesima Commissione UE per il 2021 e quindi legittimamente praticabili dai datori di lavoro nell’anno scorso.

Tecnicamente la proroga fino al 30 giugno 2022 si spiega con un necessario allineamento alle tempistiche legate alla vigente disciplina in materia di aiuti di Stato, in particolare al termine finale di operatività per ora stabilito per il c.d. Temporary Framework.

Con riferimento alle caratteristiche e alle modalità di fruizione dei medesimi benefici l’INPS rimanda alle istruzioni e alle disposizioni già in vigore che in questa sede ricordiamo sinteticamente limitatamente agli sgravi under 36 e donne.

Esonero assunzioni giovani under 36

Il beneficio è fruibile dal datore di lavoro, anche non imprenditore, per 3 anni. Elevato a 4 per assunzioni in sedi o unità produttive collocate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna (rileva la sede o unità produttiva).

Spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedente contratto a tempo determinato.

Rientrano nei rapporti di lavoro incentivabili anche quelli in somministrazione a tempo indeterminato (ancorché la missione presso l’utilizzatore sia a tempo determinato) – esclusi invece i rapporti di apprendistato, intermittenti, quelli instaurati con dirigenti, nonché le prestazioni occasionali. Il bonus non è fruibile in caso di prosecuzione di un precedente rapporto di apprendistato al termine del periodo di formazione o per assumere giovani con un precedente percorso di apprendistato di primo o terzo livello oppure di alternanza scuola-lavoro già svolto nella medesima impresa.

L’esonero interessa unicamente la contribuzione in capo al datore di lavoro con uno sgravio del dovuto al 100% fino al limite annuo di 6.000 euro che, tuttavia, viene ricalibrato su base mensile per un valore di 500€, con un congruo riproporzionamento sia in caso di rapporto part-time sia in caso di assunzione intercorsa nel corso del mese (importo giornaliero cui riferirsi pari a 16,12€  – valgono regole generali per cui non tutta la contribuzione è esonerabile e, pertanto, rimangono dovuti ad esempio le quote per il FIS, o lo 0,30% per fondi interprofessionali).

Anche in questo caso rilevano le regole applicabili di norma ai fini del godimento di sgravi e incentivi (es. principi decreto legislativo 151/2015, regolarità contributiva, osservanza norme fondamentali in materia di tutela delle condizioni di lavoro, rispetto contrattazione leader, etc.), seppur derogate in alcuni punti e casi specifici come ad esempio fruibilità esonero anche se assunzione costituisce attuazione di obbligo preesistente stabilito da norme di legge o contrattazione collettiva (es. in caso di collocamento mirato di soggetti disabili ai sensi della legge 68/1999 o in applicazione di clausole sociali di stabilità occupazionale previste per il cambio appalto da alcuni CCNL).

Si segnala il riconoscimento dell’esonero ad altro datore di lavoro, per l’eventuale parte residua, qualora lo stesso soggetto venga assunto sempre a tempo indeterminato in un altro contesto prima che decorrano i 3 o 4 anni di fruizione dell’incentivo (in questo caso la durata dello sgravio elevata nel complesso a 48 mesi resta solo laddove anche la nuova assunzione sia collocata nelle regioni svantaggiate per le quali vale il regime di miglior favore).

Tra le condizioni evidenziamo: giovani che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età ed in assenza di precedenti contratti a tempo indeterminato, neanche con altri datori di lavoro (non rilevano eventuali rapporti intermittenti o domestici né periodi di apprendistato, mentre invece impediscono il riconoscimento del beneficio anche quei rapporti risolti per dimissioni o mancato superamento periodo di prova); assenza di licenziamenti da parte del datore di lavoro sia nei 6 mesi antecedenti sia nei 9 mesi successivi all’assunzione incentivata (nella medesima unità produttiva e con riferimento a soggetti inquadrati con la stessa qualifica del lavoratore assunto).

In termini generali, l’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri e riduzioni contributive (es. decontribuzione Sud, riduzione per zone montane e svantaggiate in agricoltura o per settore edile, assunzioni di over 50 disoccupati, assunzioni di donne), fatto salvo che nulla impedisce di utilizzare in maniera sequenziale alcune forme di incentivazione, sempre che rimangano le condizioni di fruibilità e se non vietato espressamente.

Infine, l’esonero in questione non sostituisce quello strutturale applicabile sin dal 2018, rappresentando anzi una misura ulteriore e aggiuntiva, con alcune leggere variazioni, applicabile tuttavia in base alla legge n. 178/2020 solo per assunzioni effettuate nel biennio 2021/2022: ciò significa che i datori di lavoro potranno scegliere per quale dei due regimi di incentivazione optare, eventualmente, laddove vi fossero le condizioni temporali anche in modo sequenziale (non invece contestualmente, motivo per cui INPS detta istruzioni anche per rinunciare all’esonero del 2018 eventualmente in corso di fruizione in favore della nuova misura).

Ovviamente, sebbene la legge di bilancio 2021 già la contempli per tutto quest’anno, per la fruizione dell’esonero anche per il secondo semestre dell’anno in corso, bisognerà attendere specifica autorizzazione in sede comunitaria.

Esonero assunzioni donne svantaggiate

La misura consiste in un sostanziale potenziamento dello sgravio contributivo di cui alla legge 92/2012 (art. 4, cc. 8-11) in presenza di assunzioni di donne svantaggiate per le quali è stata innalzata la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro da 50 a 100% nel limite di 6.000 € annui (ai sensi della legge di bilancio 2021, fino a tutto il 2022 fatto salvo che, come detto in precedenza, per l’applicazione di questo potenziamento nel secondo semestre di quest’anno bisognerà attendere ulteriore autorizzazione comunitaria).

Il beneficio spetta in caso di assunzioni a tempo determinato (per 12 mesi, conteggiando anche eventuali proroghe) o di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato (per 18 mesi).

La condizione di “svantaggio” della lavoratrice a cui la legge 92/2012 condiziona la praticabilità del beneficio – es. status di disoccupata da oltre 12 mesi oppure, congiuntamente ad altri requisiti, assenza di impiego retribuito – deve ricorrere alla data dell’evento per la quale si intende richiedere il beneficio (per cui al momento della prima assunzione in caso di rapporto a tempo determinato/indeterminato, mentre invece la data di trasformazione a tempo indeterminato rileverà solo qualora l’incentivo non sia stato richiesto per il medesimo rapporto a termine interessato dalla trasformazione).

Ricordiamo che per la condizione di “svantaggio” riconducibile all’assunzione di una donna priva di un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi che svolga professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un elevato tasso di disparità uomo-donna in termini occupazionali bisogna fare al Decreto interministeriale (Lavoro-MEF) del 17 dicembre n. 402.

Si allega la circolare in commento

Messaggio_numero_403_del_26-01-2022Download