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Confcooperative Piemonte Nord

Pubblicato il 11 Novembre 2020

[Ristori] Contributi e agevolazioni a sostegno delle attività economiche colpite dalle restrizioni imposte dal contrasto alla diffusione del COVID-19

I decreti legge così detti Ristori e Ristori-bis, prevedono alcune misure di sostegno, sia nella forma di contributi sia di agevolazioni, per le imprese che sono sottoposte a limitazioni delle attività a seguito delle retrizioni imposte dai nuovi dpcm.

Di seguito una prima sintesi delle principali agevolazioni.

Per qualsiasi richiesta di approfondimento è possibile contattare l’ufficio fiscale di Confcooperative Piemonte nord alla mail: ufficio.contabilita@confpiemontenord.coop (all’attenzione di Davide Morabito), oppure l’operatore/trice di riferimento, per le cooperative in via ordinaria seguite da Unioncoop Torino.

Documentazione

Decreto Legge cd Ristori (28 ottobre 2020, n. 137 )Scarica
Decreto Legge cd Ristori bis (DL 149 del 09.11.2020)Scarica
Tabella codici ATECO Allegato 1Scarica
Tabella codici ATECO Allegato 2Scarica

Contributi a fondo perduto – operatori dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25.10.2020.

Inoltre, sostituisce il corrispondente contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL n. 34 del 2020 (abrogato) previsto dal cd. Decreto Rilancio per le imprese, i lavoratori autonomi, i titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del Tuir con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lett. a) e b), del Tuir o compensi di cui all’art. 54, co. 1, del Tuir non superiori a 5.000.000 euro nel 2019.

Con uno o più decreti del MISE potranno essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, rispetto a quelli riportati nell’Allegato 1, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 24.10.2020 (e nel limite di spesa di 50.000.000 euro per il 2020). 

Condizioni

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi). 

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1.1.2019. 

Accesso al contributo

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL n. 34 del 2020, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. 

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL n. 34 del 2020, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10.6.2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza. 

Determinazione del contributo

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: 

Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’Allegato 1 al decreto (vedi tabella sotto riportata – Allegato 1). 

In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000.

Agevolazione per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (credito di imposta)

Per le imprese che operano nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del DL n. 34 del 2020, spetta anche con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. 

Ricordiamo che l’articolo 28 del cd. decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing (operativo) o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta spetta anche:

Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio il credito d’imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 20% e del 10%.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Per i soggetti ricompresi nell’allegato, come prima detto, il credito alle medesime condizioni è esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Agevolazione: Sospensione dei versamenti tributari

Con l’art. 7 del nuovo provvedimento sugli aiuti Covid (Ristori Bis), sono stati sospesi una serie di versamenti tributari a favore di alcune particolari categorie di contribuenti, diversamente modulati a seconda del codice ATECO e del luogo in cui l’attività è esercitata.

In dettaglio, la sospensione riguarda le

I termini sospesi che scadono nel mese di novembre 2020 sono relativi a:

  1. ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del Dp.r. 600/1973, nonché alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. ai versamenti Iva

Si tratta quindi delle ritenute e addizionali sulla mensilità corrisposta ad ottobre, nonché sull’Iva di ottobre o del terzo trimestre 2020, la cui scadenza era originariamente prevista per il 16 novembre 2020.

Nota bene:

Si noti come la sospensione in commento riguardi i termini e non gli adempimenti e quindi si ritiene che con particolare riguardo alle trattenute sulle retribuzioni, il sostituto d’imposta dovrà comunque continuare ad operarle regolarmente, ma potrà “congelarne” i versamenti scadenti nel mese di novembre 2020.

Con riferimento alle ritenute, inoltre, è importante sottolineare che non sono richiamati adempimenti differenti dagli articoli 23 (lavoro dipendente) e 24 (assimilati al lavoro dipendente) del D.p.r. 600/1973 e restano quindi dovuti i versamenti di ritenute differenti da quelli richiamati, quali a titolo esemplificativo quelli sui lavoratori autonomi (art. 25) o sugli agenti (art. 25-bis).

Qualora  si sia provveduto ad effettuare qualche pagamento da riferirsi ai tributi sospesi, non si ha diritto ad alcun rimborso di quanto versato.

I versamenti sospesi, dovranno essere versati senza applicazione di interessi e sanzioni in unica soluzione il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a quattro rate mensili, con partenza del primo versamento sempre a marzo 2021 (anche in questo caso non sono previsti interessi e sanzioni).

Agevolazione: Sospensione dei versamenti previdenziali

L’art. 11 del dl 149 ha previsto che la sospensione del versamento contributivo previsto dall’art. 13 del dl 137 si applichi anche ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’allegato n. 1. La sospensione non opera relativamente ai premi Inail.

A questo si aggiunte la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree dichiarate “zona rossa” Dpcm 3-11-2020 e dai successivi provvedimenti del Ministero della salute.

Scadenza del pagamento: 16 marzo 2021

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021

Agevolazione: Rinvio del secondo acconto Ires e Irap per i soggetti a cui si applicano gli Isa

Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di Ires e Irap

Agevolazione: Cancellazione della seconda rata dell’IMU per le attività nelle zone rosse

È prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dall’ultimo DPCM, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.