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Confcooperative Piemonte Nord

Pubblicato il 6 Giugno 2020

Riduzione dell’aliquota IVA per i DPI

Il D.L. n. 34/2020 (cd decreto “Rilancio”), tra le misure relative al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in essere, all’art. 124 ha previsto, l’applicazione della riduzione dell’aliquota IVA per i DPI.

L’aliquota ridotta del 5% si applica alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. 

Fino al 31 dicembre 2020: esenzione IVA

A regime la norma si applica a partire dal 1° gennaio 2021, ma in via transitoria, vale a dire fino al 31 dicembre 2020,

tali cessioni sono invece considerate esenti da imposta, con diritto alla detrazione pagata “a monte”.

Dal 1 gennaio 2021: riduzione dell’aliquota IVA al 5% sui DPI

Il comma 1 dell’art. 124 del decreto “Rilancio”, con una modifica alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972, ha inserito il nuovo n. 1-ter.1), che prevede, con effetto dal 1° gennaio 2021, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale.

A quali dispositivi di applica

In particolare si tratta di :

L’applicazione della riduzione delle aliquote IVA agevolate per i DPI nel dettaglio

In sintesi questo il trattamento IVA delle cessioni di dispositivi medici ed altra strumentazione per fronteggiare il COVID:

Chiarimenti

Con circolare 12/D del 30 maggio 2020, l’Agenzia delle dogane ha chiarito alcuni fondamentali aspetti di questa nuova normativa e cioè:

Decorrenza dell’applicazione della riduzione dell’aliquota IVA al 5%

La circolare conferma per il 2020 i due periodi su individuati e conseguentemente l’aliquota ordinaria per le cessioni effettuate ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 633/1972 entro il 18 maggio 2020 e l’aliquota zero, per le cessioni dal 19 maggio al 31/12/2020: l’agenzia delle dogane non ritiene in alcun modo giustificata una decorrenza retroattiva.

Tassatività dell’elencazione dei beni fornita dall’art. 124, comma 1

Con riferimento alla “tassatività” è stato chiarito che “La maggiore incertezza rappresentata attiene alla possibilità o meno di includere le operazioni aventi ad oggetto mascherine “generiche” nell’ambito di applicazione dell’articolo 124, commi 1 e 2.

Esatta indicazione dei codici TARIC per i beni elencati dall’art. 124, comma 1.

Nell’elenco di beni contenuti nel numero 1-ter che l’articolo 124, comma 1 ha aggiunto alla suddetta Tabella A, Parte II-bis, infatti, sono esplicitamente riportate soltanto le mascherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”.

Com’è noto, le mascherine generiche (o filtranti) non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI).

Pertanto, sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla stessa.

L’elencazione contenuta nell’articolo 124 va intesa, infatti, come tassativa e non meramente esemplificativa.

Nota Bene!

Riteniamo che le specificazioni sopra, abbiano una duplice importanza:

  1. oltre ad attribuire tassatività ai beni a cui applicare l’aliquota agevolata,
  2. chiarisce la portata dell’agevolazione a quei beni che secondo il legislatore sono considerati dei dispositivi che aiutano a fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

In pratica la circolare esplicita chiaramente che l’aliquota agevolata è strettamente legata alla natura intrinseca del dispositivo in questione e non all’uso che se ne fa.

solo i beni che possono essere ricondotti ad un uso sanitario, beneficiano dell’agevolazione.

Diversamente tutti i beni che non hanno l’utilizzabilità sanitaria, saranno assoggettati ad aliquota ordinaria.