Il D.L. n. 34/2020 (cd decreto “Rilancio”), tra le misure relative al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in essere, all’art. 124 ha previsto, l’applicazione della riduzione dell’aliquota IVA per i DPI.
L’aliquota ridotta del 5% si applica alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale.
A regime la norma si applica a partire dal 1° gennaio 2021, ma in via transitoria, vale a dire fino al 31 dicembre 2020,
tali cessioni sono invece considerate esenti da imposta, con diritto alla detrazione pagata “a monte”.
Il comma 1 dell’art. 124 del decreto “Rilancio”, con una modifica alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972, ha inserito il nuovo n. 1-ter.1), che prevede, con effetto dal 1° gennaio 2021, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale.
In particolare si tratta di :
In sintesi questo il trattamento IVA delle cessioni di dispositivi medici ed altra strumentazione per fronteggiare il COVID:
Con circolare 12/D del 30 maggio 2020, l’Agenzia delle dogane ha chiarito alcuni fondamentali aspetti di questa nuova normativa e cioè:
La circolare conferma per il 2020 i due periodi su individuati e conseguentemente l’aliquota ordinaria per le cessioni effettuate ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 633/1972 entro il 18 maggio 2020 e l’aliquota zero, per le cessioni dal 19 maggio al 31/12/2020: l’agenzia delle dogane non ritiene in alcun modo giustificata una decorrenza retroattiva.
Con riferimento alla “tassatività” è stato chiarito che “La maggiore incertezza rappresentata attiene alla possibilità o meno di includere le operazioni aventi ad oggetto mascherine “generiche” nell’ambito di applicazione dell’articolo 124, commi 1 e 2.
Nell’elenco di beni contenuti nel numero 1-ter che l’articolo 124, comma 1 ha aggiunto alla suddetta Tabella A, Parte II-bis, infatti, sono esplicitamente riportate soltanto le mascherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”.
Com’è noto, le mascherine generiche (o filtranti) non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI).
Pertanto, sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla stessa.
L’elencazione contenuta nell’articolo 124 va intesa, infatti, come tassativa e non meramente esemplificativa.
Riteniamo che le specificazioni sopra, abbiano una duplice importanza:
In pratica la circolare esplicita chiaramente che l’aliquota agevolata è strettamente legata alla natura intrinseca del dispositivo in questione e non all’uso che se ne fa.
Diversamente tutti i beni che non hanno l’utilizzabilità sanitaria, saranno assoggettati ad aliquota ordinaria.