Nella G.U. n. 172 del 20 luglio 2021 è pubblicato il D.P.C.M. 17 dicembre 2020: Reddito di libertà per le donne vittime di violenza.
L’importo massimo è di 400 euro per 12 mensilità, ed è cumulabile col reddito di cittadinanza.
Il decreto provvede a definire i criteri per la ripartizione delle risorse del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” istituito con l’incremento di 3 milioni di euro per l’anno 2020, del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”.
Le risorse sono finalizzate a contenere gli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica, per le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, e di favorire, tramite l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.
Viene riconosciuto un contributo denominato “Reddito di libertà”, stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per massimo di 12 mensilità, destinato alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenerne l’autonomia.
Il Reddito di libertà viene riconosciuto solo dietro istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità ovvero in condizione di povertà, per favorirne l’indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente viene dichiarata dal servizio sociale di riferimento territoriale nella stessa dichiarazione.
Non può essere accolta più di un’istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione, ovvero in altra regione.
L’istanza deve essere presentata all’Inps tramite il modello predisposto, allegandola dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
Il Reddito di libertà è finalizzato a sostenere, in modo prioritario, le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale nonché il percorso
scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come il Reddito di cittadinanza.
Il Reddito di libertà viene riconosciuto ed erogato da Inps previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso, ed entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna regione con lo stesso D.P.C.M.
I 3.000.000,00 di euro vengono ripartiti tra Regioni e Province autonome, in base ai dati Istat al 1°gennaio 2020, riferiti alla popolazione femminile residente nei comuni di ciascuna regione appartenente alla fascia anagrafica 18-67 anni, secondo la tabella allegata allo stesso D.P.C.M. Le risorse attribuite con il presente decreto a ciascuna regione possono essere incrementate dalle medesime regioni, tramite ulteriori risorse proprie traferite direttamente ad Inps.