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Confcooperative Piemonte Nord

Pubblicato il 24 Luglio 2020

[agg 28/7] PROROGA PER LEGGE DEI CONTRATTI A TERMINE

Aggiornamento del 28/07/2020

Nella Gazzetta Ufficiale n.180 del 18/07/2020 è stata pubblicata la legge n.77 del 17/07/2020 di conversione del Decreto Legge n.34/2020 (c.d. Decreto Rilancio). Tra i diversi provvedimenti, anche la proroga per legge dei contratti a termine.

Nella conversione in legge sono state apportate varie modifiche ed integrazioni al decreto, rispetto alle quali mettiamo in evidenza quella prevista dall’articolo 93 al comma 1-bis che recita:

Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le conseguenze sui contratti a termine

È di fatto una proroga di contratto in forza di legge, senza che le parti, datore di lavoro e lavoratore, possano manifestare una diversa volontà.

Tale provvedimento incide su tutti i rapporti di lavoro previsti dalla norma in scadenza dopo il 17 luglio 2020.

I rapporti di lavoro interessati sono:

Chi è escluso

Rimangono esclusi i contratti di apprendistato professionalizzanti che sono i più diffusi.

Va però specificato che per l’apprendistato professionalizzante la proroga è già prevista dall’articolo 2 comma 4 Dlgs 148/2015 in misura equivalente alle ore di integrazione salariale fruite.

La ratio del provvedimento

Il concetto di fondo della norma, seppure discutibile, è chiaro:

se un lavoratore a tempo è stato messo in cassa integrazione (o altro ammortizzatore sociale) per un certo periodo, la scadenza del suo contratto slitta per un periodo di uguale durata.

I problemi aperti

È senza dubbio una norma problematica in quanto ci si riferisce in modo generico alla sospensione dell’attività lavorativa che può derivare non solo da cassa integrazione.

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una Faq sul proprio sito nella quale si afferma che “nel periodo di sospensione vanno compresi sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19, sia l’inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall’attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19 (es. fruizione di ferie).

In molti casi, potrebbe essere terminata l’esigenza organizzativa o produttiva che richiedeva l’attività lavorativa del dipendente con contratto a termine e, per queste situazioni, utilizzare gli ammortizzatori sociali durante la proroga potrebbe non essere la soluzione.

L’ulteriore periodo di sospensione infatti allungherebbe nuovamente la durata del contratto.

Un altro punto critico è stabilire la durata della proroga: in caso di sospensione dell’attività è più semplice avendo un periodo ben definito.

In caso di riduzione dell’orario (ad esempio cig in alcuni giorni del mese o per alcune ore al giorno), il riferimento potrebbe essere alle ore usufruire di ammortizzatore sociale mutuando la norma prevista per l’apprendistato professionalizzante.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 468 del 21 luglio 2020, con la quale fornisce indicazioni relative ad alcune modifiche introdotte dalla Legge “Rilancio”.

Sulle disposizioni oggetto del presente articolo la INL si limita alla trascrizione del comma 1 bis e si riserva di fornire ulteriori indicazioni d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Vai al testo integrale del TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34