Il Dl n. 1 del 7-1-2022 (Gu n. 4 del 7-1-2022) in vigore da 8-1-2022 ha ampliato ulteriormente gli obblighi di vaccinazione Covid19. Anche in questo caso la norma è intervenuta sul Dl 44/2021 modificando alcuni articoli ed introducendone di nuovi.
È stato introdotto l’articolo 4-quater e 4-quinquies che prevedono l’estensione dell’obbligo di vaccinazione agli ultracinquantenni. Si tratta di un obbligo di tipo generale che non riguarda direttamente il mondo del lavoro se non per quanto previsto all’articolo successivo.
Oltre a un approfondimento su questo aspetto, la circolare riepiloga anche le regole relative alla certificazione rafforzata e ai settori e alle professioni destinatarie dell’obbligo di vaccinazione.
A decorrere dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, è introdotto l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-19 per tutti i cittadini italiani e degli altri Stati membri dell’Unione europea, residenti nel territorio dello Stato, nonché per gli altri stranieri soggiornanti in Italia, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
Dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022 per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati i lavoratori ultracinquantenni devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (certificazione rafforzata).
Il richiamo ai commi 1 e 2 (per il settore privato) del Dl 52/20221 fa sì che l’obbligo riguardi chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato (comma 1). La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
L’obbligo riguarda le persone che hanno compiuto 50 anni o che li compiranno entro il 15 giugno.
Come già per le altre disposizioni di questo tipo, queste disposizioni non si applicano però ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita per gravi motivi, il datore di lavoro adibisce i lavoratori interessati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.
La verifica sarà effettuata sulla certificazione verde “rafforzata” dai datori di lavoro e loro delegati con le modalità in atto per la verifica della certificazione base.
A scanso di equivoci, il successivo comma 3 ribadisce che il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 (derivante da vaccinazione o guarigione) da parte dei soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4 -quater (ultracinquantenni) che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro.
I lavoratori interessati che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde “rafforzata” o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15-6-2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Tutte le imprese, fino al 15-6-2022, possono applicare l’articolo 9-septies comma 7 del Dl 52/2021: dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata del lavoratore privo di certificazione rafforzata, il datore di lavoro può assumere un lavoratore in sostituzione per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15-6-2022.
Il comma 5 prevede il divieto di accesso dei lavoratori ultracinquantenni privi di certificazione rafforzata ai luoghi di lavoro.
In caso di violazione del divieto è prevista una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.
Il datore di lavoro che non effettua i controlli o non adotta le misure organizzative necessarie è soggetto alla sanzione da 400 a 1.000 euro.
In tema di sanzioni va evidenziato, che a carico dei soggetti ultracinquantenni, è stata introdotta anche un’ulteriore sanzione di 100 euro nel caso in cui alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano dato avvio o concluso il ciclo vaccinale primario o non abbiano effettuato la dose di richiamo.
L’irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate (previo invito ad adempiere entro 10 giorni), che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria.
Come si vede, a parte la farraginosità con cui la norma è scritta, sono riprese le regole che valgono per i settori nei quali vige l’obbligo di possesso della certificazione rafforzata.
A questo punto è forse utile richiamare una breve sintesi delle regole sull’obbligo di vaccinazione.
Destinatari | Obbligo | Riferimento |
Esercenti professioni sanitarie – Operatori di interesse sanitario | Indipendente da luogo di lavoro (requisito professionale). | Art. 4 Dl 44/21 – Dl 172/2021 |
Tutti coloro che accedono per motivi di lavoro a: | Strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità | Art. 4bis Dl 44/21 – Dl 172/2021 |
a) Personale scolastico | Art. 4ter Dl 44/21 – Dl 172/2021 | |
b) Personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale… | Art. 4ter Dl 44/21 – Dl 172/2021 | |
c) Personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture | in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; – erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale; – sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno; – studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche | Art. 4ter Dl 44/21 – Dl 172/2021 |
d) personale a dirette dipendenze del Dipartimento amministrazione penitenziaria o giustizia minorile e di comunità, | che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. | Art. 4ter Dl 44/21 – Dl 172/2021 |
Lavoratori almeno cinquantenni (da 15-2-2022) | Qualsiasi luogo di lavoro | Art. 4quinquies Dl 44/21 – Dl 1/2022 |
Non avendo riflessi sul datore di lavoro, riepiloghiamo soltanto gli altri articoli del Dl 1/2022:
Art. 2. Estensione dell’obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori
Art. 3. Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19
Art. 4. Gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
Art. 5. Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica.