Il Ministero della Salute, con la circolare qui commentata, cerca di colmare alcune carenze procedurali sui corretti comportamenti da seguire verso i lavoratori dopo l’assenza per malattia COVID-19.
La circolare del 12 aprile 2021, fornisce indicazioni alle imprese per riammettere correttamente questi lavoratori in azienda specificando quale certificazione deve produrre lo stesso lavoratore al suo datore di lavoro.
Riportiamo in modo schematico le cinque fattispecie illustrate dal Ministero e relativi adempimenti per la riammissione al lavoro, rinviando alla lettura della circolare per le informazioni di dettaglio.
A- Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
B- Lavoratori positivi sintomatici (senza sintomi gravi né ricovero)
C- Lavoratori positivi asintomatici
D- Lavoratori positivi a lungo termine (scomparsa dei sintomi ma ancora positivi a fine periodo di isolamento)
Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento (dopo 21 giorni) ai sensi della Circolare del 12 ottobre 2020 e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
E- Lavoratore contatto stretto asintomatico
IMPORTANTE: Il lavoratore che non necessità della visita per idoneità,ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione.
I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.
Si allega la circolare in commento