Riepiloghiamo in questo articolo i diversi punti della Legge di bilancio dedicati a esoneri e sgravi contributivi.
I commi 10-15 della legge di bilancio contengono le norme per un nuovo esonero contributivo destinato alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022.
Si tratta di un esonero contributivo già previsto dalla Legge 205/2017 articolo 1, commi 100 ss, che ora è riconosciuto nella misura del 100% (la Legge 205/17 prevedeva il 50%) per un periodo massimo di 36 mesi e con limite massimo di €. 6.000 annui (la Legge 205/17 prevedeva €.3.000).
L’esonero contributivo è aumentato a 48 mesi se l’assunzione avviene in una sede o unità produttiva ubicata in: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Lo sgravio riguarda i giovani che:
In linea con la norma del 2017 è previsto un ulteriore requisito: l’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Rimangono le condizionalità per godere degli incentivi previste dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015 (sintetizzate in nota)[1].
Si precisa inoltre che lo sgravio non si applica alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui alla Legge 205/2017. È ovvio che le assunzioni effettuate ai sensi della norma citata continuano a godere dello sgravio al 50% e che dal 2021 i datori di lavoro assumeranno utilizzando il nuovo sgravio e non il vecchio.
ATTENZIONE: l’efficacia del provvedimento è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.
Il comma 29 prevede che le disposizioni relative a sgravi o esoneri contributivi si applichino ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell’INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta. Il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato.
I commi 16-19 prevedono un ulteriore esonero contributivo per le assunzioni di donne effettuate nel biennio 2021-2022.
Anche in questo caso si tratta dell’estensione di un precedente provvedimento (articolo 4 commi 9-11Legge 92/2012)
Lo sgravio è pari al 100% con un limite massimo di 6.000 euro annui. La durata è di 12 in caso di assunzione a tempo determinato che diventano 18 in caso di contratto a tempo indeterminato
A differenza dell’agevolazione precedentemente descritta, in questa non è previsto un limite di età.
Queste assunzioni devono però comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Viene precisato che per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
L’esonero contributivo introdotto dall’articolo 27 comma 1 del Dl 104, cosiddetto bonus sud, è stato prorogato fino al 31-12-2029 e rimodulato.
Ricordiamo che lo sgravio è stato reso operativo dalla circolare Inps n. 122 del 22-10-2020.
Lo sgravio è stato così rimodulato:
Fino al 31-12-2025 | 30% dei complessivi contributi previdenziali |
Anni 2026 e 2027 | 20% dei complessivi contributi previdenziali |
Anni 2028 e 2029 | 10% dei complessivi contributi previdenziali |
Questa agevolazione non si applica:
Relativamente al 1° semestre 2021 lo sgravio è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno del l’economia nell’attuale emergenza del CO VID-19».
Per il restante periodo l’agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
[1] Gli incentivi non spettano
a) se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da legge o contratto;
b) se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito da legge o da contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi che non si tratti di lavoratori inquadrati ad un livello diverso o da impiegare in diverse unità produttive;
d) per i licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.