L’INPS ha pubblicato la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, fornendo le attese istruzioni per l’erogazione dell’indennità una tantum di 150 euro prevista dal DL 23 settembre 2022, n. 144 ( G.U. n. 223 del 23 settembre 2022) agli articoli 18 e 19. Il citato art. 18, lo ricordiamo, prevede l’automatico riconoscimento ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) per il tramite dei datori di lavoro, con l’erogazione nel mese di competenza di novembre 2022. L’art. 19, invece, stabilisce in quali casi l’indennità deve essere corrisposta direttamente dall’INPS (in via automatica o su richiesta dell’interessato).
Possono accedere alla misura in argomento tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Come sottolinea la circolare INPS, l’erogazione della indennità è invece esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato, considerato che l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per tali lavoratori a tempo determinato.
In merito ai lavoratori stagionali, a quelli a tempo determinato (esclusi, come detto, gli operai agricoli), agli intermittenti e agli iscritti al FPLS, la circolare chiarisce che il pagamento diretto da parte dell’INPS è da considerare soltanto residuale. Difatti, con la retribuzione di novembre 2022, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità ai predetti lavoratori se risultanti in forza nel medesimo mese, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai predetti commi 13 e 14 dell’articolo 19.
L’erogazione spetta ai lavoratori che non superano il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale. L’importo di 150 euro rimante tale anche nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale
L’indennità una tantum di 150 euro dovrà essere erogata con la retribuzione del mese di competenza di novembre 2022 con la denuncia UniEmens entro il 31 dicembre 2022.
L’indennità va erogata al lavoratore anche qualora la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro.
Al contrario l’indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).
Nella valutazione del tetto della retribuzione vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dell’articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017.
Va evidenziato che per verificare se la retribuzione eccede il tetto di 1.538,00 euro, non essendoci imponibile previdenziale, si deve fare riferimento alla cosiddetta retribuzione teorica, che è contenuta in un campo specifico del tracciato Uniemens. In pratica, si tratta della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se non fossero intervenuti eventi tutelati che possono originare un accreditamento figurativo.
Ricordiamo inoltre che l’erogazione dell’una tantum è possibile una volta soltanto, a prescindere dal numero di rapporti di lavoro in capo al lavoratore interessato.
Qualora dovesse verificarsi un’ulteriore erogazione dell’una tantum da diversi datori di lavoro, l’INPS provvederà a compensare l’indebita erogazione secondo modalità che verranno successivamente comunicate.
Con il messaggio n° 3806 del 20-10-2022 l’INPS ricorda che l’indennità è riconosciuta dal datore di lavoro previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.
In questo senso al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro il messaggio riporta un fac-simile di dichiarazione, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.
È il caso di osservare che, diversamente dal pregresso bonus € 200 erogato a luglio, per l’indennità di novembre non è definibile a priori la platea dei destinatari della dichiarazione.
Infatti mentre a luglio la verifica “reddituale” veniva effettuata su un periodo pregresso, con questa erogazione la verifica viene effettuata nel medesimo mese di erogazione, dovendo in ogni caso attendere l’autodichiarazione dei lavoratori.
Operativamente quindi i datori di lavoro dovranno consegnare a tutti i possibili fruitori l’autodichiarazione con successiva verifica della situazione di retribuzione imponibile tale da determinare l’erogazione del Bonus.
Visto – come anche precisato dall’istituto di previdenza – che si tratta di un fac-simile modificabile a piacimento, si consiglia di precisare ai lavoratori che la consegna della dichiarazione non è, di per sé, sufficiente al riconoscimento del bonus in quanto per la sua effettiva erogazione occorre controllare che l’imponibile previdenziale del mese di novembre non superi 1.538 euro. Inoltre, si potrebbe eliminare dalla dichiarazione predisposta la richiesta del documento di identità, trattandosi di un lavoratore noto all’azienda.
Vi invitiamo a prendere visione della circolare e del messaggio qui allegati per le informazioni di dettaglio.