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Confcooperative Piemonte Nord

Pubblicato il 25 Marzo 2022

Graduale eliminazione del GREEN PASS nei luoghi di lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2022, il Decreto Legge n.21 del 21 marzo 2022, entrato in vigore il 25 marzo 2022, che determina sostanzialmente il venir meno dello stato di emergenza a partire dal 1° aprile, con alcuni importanti provvedimenti tra i quali la graduale eliminazione del GREEN PASS e la riformulazione degli OBBLIGHI VACCINALI attualmente vigenti.

VERIFICA GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Per tutti i lavoratori la verifica del GREEN PASS BASE – ottenibile come noto anche attraverso il ricorso ad un tampone – dovrà essere svolta nei luoghi di lavoro FINO AL 30 APRILE 2022, con il sostanziale mantenimento dell’impianto regolatorio in uso e quindi delle modalità fino ad oggi praticate.
Ferme restando le disposizioni in materia di obbligo vaccinale – ora riformulate e che approfondiremo più avanti – la verifica del GREEN PASS RAFFORZATO (quello a seguito di vaccinazione o contagio da covid) NON È PIU’ DOVUTA DAL 25 MARZO 2022 (entrata in vigore del D.L.) in relazione ad alcune tipologie di lavoratori per i quali è stato previsto un obbligo vaccinale:

RIFORMULAZIONE OBBLIGHI VACCINALI IN AMBITO LAVORATIVO

Il quadro che si viene a delineare da qui in avanti, per come rivisto dal presente decreto, può essere così sintetizzato:

Preme evidenziare che l’obbligo vaccinale è confermato FINO AL 15 GIUGNO 2022 ANCHE PER SOGGETTI OVER 50, A PRESCINDERE DAL FATTO DI ESSERE LAVORATORI.
Per i lavoratori in questa fascia d’età andrà verificato dai rispettivi datori di lavoro il Green Pass base fino a fine aprile.


[1] Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno; studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.