Dopo lunga attesa l’Inps, con la circolare n.57 del 12 aprile 2021, ha finalmente emanato le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo straordinario che riguarda i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle imprese appartenenti alle filiere agricole dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.
L’esonero straordinario della contribuzione è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Più precisamente accedono all’esonero i datori di lavoro delle imprese, anche appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività identificata da uno dei codici Ateco elencati nell’allegato 1
Per le imprese agricole che esercitano più attività agricole identificate da diversi codici Ateco dell’allegato 1, l’esonero è riconosciuto per la contribuzione afferente alla posizione contributiva complessiva dell’azienda, considerato il particolare rapporto di interazione che sussiste nello svolgimento delle attività agricole esercitate complessivamente dall’impresa.
L’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in argomento, è riconosciuto per la sola contribuzione a carico dei datori di lavoro dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 (la circolare elenca le contribuzioni non soggette ad esonero) con esclusione dei contributi Inail, di quelli per la formazione continua (0,30%) e della quota a carico dei lavoratori.
L’esonero straordinario è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta a carico del datore di lavoro ed è applicabile nei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato.
Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare (pertanto entro il 12 maggio 2021), utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it.
In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende verrà attribuito il codice di autorizzazione “8J”, che assume il nuovo significato di “Azienda con esonero a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Articolo 222 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Le imprese che a suo tempo hanno provveduto al versamento dei contributi oggetto dell’esonero, laddove la domanda sia accolta, potranno portare in compensazione le maggiori somme versate con la contribuzione futura, mentre i datori che hanno sospeso i versamenti relativi al primo semestre 2020 devono sistemare la loro posizione entro 30 giorni dall’accoglimento totale o parziale della domanda, versando le quote contributive che non sono oggetto di esonero.
Alleghiamo la circolare in commento per le informazioni di dettaglio