Il Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020, c.d. Decreto Rilancio, è stato finalmente pubblicato (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 ) ed è immediatamente entrato in vigore, con i suoi 266 articoli. Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, il decreto #Rilancio interviene modificando gli articoli dal 19 al 22 del Dl 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia.
La durata degli ammortizzatori socialu Covid-19 ordinari prevista dal DL Rilancio, (cigo, assegno ordinario Fis, Cisoa) previsti dall’articolo 19 e quelli in deroga previsti dall’articolo 22, è incrementata di 5 settimane che si aggiungono alle 9 precedenti.
Rimane invariato il periodo di fruizione dal 23-2-2020 al 31-8-2020.
Le ulteriori 5 settimane possono essere godute soltanto dopo aver terminato quelle precedenti. Questo significa che i datori di lavoro, in caso di riduzione di orario dovranno effettuare questa verifica per recuperare appunto eventuali frazioni senza poter andare in continuità.
Sono state già previste anche ulteriori 4 settimane che però potranno essere godute soltanto dall’1-9-2020 al 31-10-2020.
I datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche destinatari degli ammortizzatori ordinari potranno usufruire delle 4 settimane anche prima del 1° settembre. La disposizione si applica a tutti gli ammortizzatori con causale Covid-19.
Lo stesso schema di durata (9+5+4):
Secondo quanto previsto dal DL 9/2020 sono comunque previsti:
Questa dotazione aggiuntiva non è prevista per gli ammortizzatori ordinari.
ammortizzatori ordinari | cassa integrazione deroga | |
ammortizzatore Covid dal 23-2-2020 al 31-8-2020 | settimane 9+5 | settimane 9+5 |
settimane aggiuntive dal 1-9-2020 al 31-10-2020 | settimane 4 | settimane 4 |
possibile anticipo delle 4 settimane per i settori turismo, fiere-congressi, spettacolo | si, in data antecedente al 1° settembre | no |
settimane aggiuntive x zona rossa | no | 3 mesi |
settimane aggiuntive x zona gialla | no | 4 settimane |
Il quadro che emerge è di grande preoccupazione. Ci sono infatti attività sospese da fine febbraio che non hanno ancora ripreso. Pensiamo in particolare alla scuola, ai servizi educativi di sostegno, ai servizi pre e post scuola, ai servizi di pulizia e di mensa.
Alcune di queste attività sono riprese a distanza, ma molte rimarranno sospese fino al 31 agosto.
Salvo che per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti che nell’ex area gialla hanno 4 settimane in più, per molti le 14 settimane scadranno a fine maggio.
Questo significa che, se non interverranno modifiche, tra poco sarà necessario utilizzare gli ammortizzatori ordinari, per chi li ha. Si tornerà quindi alla situazione pre Covid-19 in termini di tempi di presentazione delle domande, procedure di consultazione, requisiti soggetti dei lavoratori, contatori. Probabilmente non scatterà il contributo addizionale considerato l’emergenza Covid-19 è già stata considerata “evento oggettivamente non evitabile”.
Va detto che è previsto, nel nuovo art.22-ter, un ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale, con eventuale estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale in deroga.
Ricordiamo che ai datori di lavoro è anche preclusa la possibilità di licenziare il personale per causa diverse da quelle disciplinari.
È stato infatti portato a 5 mesi dal 17 marzo (data di entrata in vigore del Dl 18/2020) il limite entro cui vige il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, impiegato in un appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto.
Ulteriori novità sono previste in materia di presentazione delle domande per cigo, assegno ordinario e cisoa.
Il termine per la presentazione delle domande è anticipato alla fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (in precedenza era la fine del 4° mese successivo).
La modifica ha lo scopo di rendere più rapido il pagamento da parte dell’Inps anche se il problema è sempre quello della chiarezza delle nome: le risposte ai dubbi lasciati dal Dl 18 sono arrivate a inizio maggio!
Se la domanda è presentata dopo il termine, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.
È previsto un periodo transitorio: per le domande riferite a periodi di tra il 23-2-2020 e il 30-4-2020 il termine è fissato al 31-5-2020.
Dalla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020) le domande di cassa in deroga per i periodi successivi alle prime 9 settimane (che rimangono di competenza delle regioni) dovranno essere presentate all’Inps. Si pone un problema in quanto nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna le settimane erano 4 in più.
Non è ancora chiaro se l’Inps manterrà le specificità derivanti dagli accordi regionali o se invece detterà proprie regole.
I datori di lavoro invieranno telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all’Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.
È superata la normativa per i datori di lavoro con unità in almeno 5 regioni. Sarà comunque un apposito decreto a individuare le tipologie di imprese plurilocalizzate alle quali applicare una specifica procedura.
Le domanda all’Inps può essere trasmessa decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, alla sede Inps territorialmente competente.
Successivamente le domande dovranno essere trasmesse entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Non è chiaro come operi questo doppio regime, probabilmente il discrimine è l’inizio della sospensione/riduzione prima dell’entrata in vigore del decreto (presentazione entro 30 giorni).
Crediamo che questa procedura non sia nel concreto applicabile in quanto le nuove norme introdotte (si veda paragrafo successivo) prevedono un processo diverso in caso di pagamento diretto Inps (che è l’unica possibilità in caso di cassa in deroga).
In tutti i casi di pagamento diretto da parte dell’Inps i termini di presentazione sono stati così modificati.
Il datore di lavoro trasmette all’Inps la domanda entro il 15° giorno dall’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori.
L’Inps autorizzerà le domande e disporrà l’anticipazione di pagamento del trattamento (pari al 40% delle ore autorizzate nel periodo) entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. Questo significa che il pagamento avverrà anche prima della comunicazione delle ore effettivamente perse.
Il datore di lavoro deve inviare all’Inps i dati per la liquidazione dell’importo entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo (termini previsti dall’articolo 44 comma 6ter del Dlgs 148/2015 espressamente richiamato dal Decreto Rilancio).
A quel punto l’Istituto provvederà al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati, immaginiamo con qualche criticità per il datore di lavoro che ha chiesto un numero di ore molto superiore a quello effettivamente utilizzato.
Per le domande con pagamento diretto per periodi di sospensione/riduzione iniziati tra il 23-2-2020 e il 30-4-2020, già autorizzate dalle Amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all’Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
L’Inps provvederà a regolamentare le modalità operative del procedimento appena descritto.
Il meccanismo è a dir poco farraginoso e considerato che l’Inps è sempre fuori da questa partita, l’aggravio è per il datore di lavoro.
Viene anche aggiornata la data alla quale i lavoratori devono essere in forza per godere degli ammortizzatori Covid-19: il termine è fissato al 25-3-2020.
Come anticipato in un nostro precedente articolo, a sorpresa è stato reintrodotto l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali da svolgersi anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
Segnaliamo infine una notizia positiva: i percettori di assegno ordinario con causale Covid-19 avranno diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Finalmente viene dato spazio nel decreto #rilancio anche al settore agricolo, che era stato recuperato solo attraverso circolari e un generico richiamo agli otd per la cassa in deroga.
La Cisoa con causale Covid-19 è concessa in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8, della legge 457/1972.
Questo articolo prevede che il limite di intervento sia di 90 giornate all’anno e che spetti ai lavoratori che svolgono annualmente almeno 180 giornate di lavorative presso la stessa azienda.
La stranezza del provvedimento è che il periodo massimo dell’integrazione è di un massimo di 90 giorni e che il periodo di godimento è dal 23-2- 2020 al 31-10-2020, ma poi si dice e comunque con termine del periodo entro il 31-12-2020. La seconda deroga alla norma ordinaria e che i periodi Covid-19 sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
Le domande con causale Covid-19 sono esaminate e concesse dalla sede dell’Inps e non dalla commissione composta dalle parti sociali.
Il comma esplicita che per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cisoa può essere presentata domanda di cigd.
Si stabilisce che le imprese plurilocalizzate, che saranno individuate con apposito decreto, potranno optare per il pagamento delle integrazioni con anticipo da parte del datore di lavoro.