Il 30 aprile è stata pubblicata la legge di conversione del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) con alcune modifiche significative in materia di lavoro, soprattutto in materia di ammortizzatori sociali. Il nostro commento al testo coordinato.
Tra le principali modifiche in materia di ammortizzatori sociali
- Art. 19-bis: in deroga a regole generali del D.Lgs. 81/2015, anche quando l’impresa stia utilizzando gli ammortizzatori (CIGO/FIS/CIGD), prevista la possibilità nello stesso periodo di prorogare o rinnovare un contratto a termine, anche a scopo somministrazione, con possibilità di rinnovarlo peraltro senza “stop and go”;
- Art. 19, comma 2: eliminazione per CIGO e FIS (assegno ordinario) del vincolo di effettuare informativa, consultazione ed esame congiunto con organizzazioni sindacali;
- Art. 22, comma 1: eliminazione per CIG IN DEROGA del vincolo di accordo sindacale per datore sopra i 5 dipendenti che abbia dovuto chiudere la propria attività alla luce dei provvedimenti di urgenza emanati per emergenza COVID;
- Art. 22, comma 4: attribuzione ai singoli decreti di riparto delle risorse per CIG IN DEROGA del compito di determinare in quante regioni debbano essere presenti imprese plurilocalizzate per presentare una sola domanda al Ministero del Lavoro e non alle singole Regioni – ad oggi, in base ai primi due decreti di riparto tale possibilità è riconosciuta alle realtà con unità produttive in almeno 5 regioni/province autonome.
Per comprendere al meglio queste novità, che non alterano comunque l’impianto di fondo varato dal Governo nel mese scorso, sul versante degli ammortizzatori sociali la Confcooperative Nazionale ha elaborato una versione aggiornata del Vademecum, che tiene anche conto delle molteplici istruzioni amministrative nel frattempo intervenute (INPS, Ministero del Lavoro).
È importante notare che nell’ambito degli articoli 19-22 in materia di ammortizzatori, in sede di conversione, sono state recepite le misure previste originariamente solo per gli 11 comuni della zona rossa ed alcune regioni inizialmente più colpite (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) – che come noto si cumulano a quelle valide per tutto il territorio nazionale – con la contestuale abrogazione, fatti salvi gli effetti già prodottisi, del D.L. 9/2020 che le aveva introdotte.
Sospensione versamento contributi
In questo senso, sotto un altro punto di vista, risultano coerentemente modificate, con l’innesto delle norme inizialmente contenute nel D.L. 9/2020, anche le disposizioni sulla SOSPENSIONE dei versamenti dei contributi previdenziali/assistenziali (artt. 60-62) che non hanno subito nella sostanza altre particolari modifiche, tranne per il fatto di essere stata da ora in avanti estesa (art. 78, comma 2-quinquiesdecies) anche al SETTORE FLOROVIVAISTICO fino al 15 luglio p.v. – quindi ben oltre, in funzione di un trattamento di miglior favore, l’orizzonte temporale previsto in generale per tutte le altre imprese.
Settore agricolo
Rispetto ad altri ambiti di interesse, importanti nuove disposizioni si registrano analogamente nel SETTORE AGRICOLO:
- art. 78, commi da 2-sexies a 2 decies: si interviene in merito alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli – OTD ed stagionali – prevedendo al riguardo, in un’ottica di semplificazione sollecitata da diverso tempo anche da Confcooperative, che per l’assolvimento degli adempimenti previsti dall’art. 41 del T.U. 81/2008 sulla sicurezza, anche volendo su iniziativa di enti bilaterali competenti, possa ritenersi sufficiente solo un visita medica preventiva con validità annuale che consenta al lavoratore di effettuare la prestazione lavorativa anche presso altre imprese agricole che abbiano gli stessi rischi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici. Inoltre, per l’effettuazione di tali visite viene data la possibilità per enti bilaterali e organismi paritetici nazionali e territoriali di stipulare apposite convenzioni con ASL e medici, prevedendo in tal caso che il medico competente incaricato non sia tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro e che il suo giudizio di idoneità produca effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati;
- art. 105 comma 1-quinquies: in aggiunta alla disposizione già introdotta inizialmente nel decreto secondo cui non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto (non più quarto) grado – sempre che tali rapporti abbiano carattere occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori – si prevede altresì che, seppur solo fino al termine dell’emergenza epidemiologica, la non configurabilità di un vero rapporto di lavoro autonomo o subordinato, soprattutto ai fini dell’esonero dalla disciplina in materia di salute e sicurezza (T.U. 81/2008), valga allo stesso modo anche per prestazioni effettuate da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane.
Altre norme presenti nel “Titolo II – Misure a sostegno del lavoro”:
- art. 22-bis: istituzione presso la Presidenza del Consiglio di un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2020 finalizzato ad iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto ovvero “come concausa” del contagio – sarà un apposito DPCM attuativo a specificare le modalità di attuazione della misura;
- art. 39: viene estesa anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari di lavoratori immunodepressi sia la priorità – per sempre – nell’accoglimento da parte dei datori di lavoro delle richieste di lavoro agile, sia il diritto, praticabile non più entro il 30 aprile ma fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica a svolgere la propria prestazione in modalità di lavoro agile purché ciò sia compatibile con le caratteristiche della loro attività (diritto che già era stato riconosciuto, ora esteso fino alla cessazione dell’emergenza, ai lavoratori per i quali ricorrono gli estremi dell’art. 3, comma 2, della legge 104/1992 in quanto disabili gravi o per assistere un soggetto con handicap grave in famiglia);
- art. 40: con riferimento alla sospensione fino a metà maggio degli obblighi legati alla c.d. condizionalità e all’avvio di programmi di politica attiva ai fini del riconoscimento di una serie di prestazioni (RdC, NASpI, DIS-COLL, etc.), resta tuttavia fermo l’obbligo per i fruitori del Reddito di Cittadinanza di accettare un’offerta di lavoro congruo nell’ambito del comune di appartenenza, fatto salvo che in generale le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l’inclusione sociale che possono essere svolte a distanza vengono rese nelle modalità citate;
- art. 46: viene chiarito, sempreché ce ne fosse bisogno, che la sospensione di 60 giorni in vigore dal 17 marzo u.s. per tutti i licenziamenti “economici”, tanto di natura individuale (motivati da giustificato motivo oggettivo) quanto di natura collettiva (disciplinati dalla legge 223/1991) non genera alcun impatto per le fattispecie – che sono fatte salve – in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato in un appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto;
- art. 103 commi 2-quater e 2-quinques: estensione fino a tutto il 31 agosto 2020 della validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi compresi quindi quelli riconosciuti a lavoratori non comunitari per lavoro subordinato (stagionale e non stagionale).
Testo tratto dalla Circ. n. 36/2020 del 30 aprile 2020, a cura del Servizio Sindacale Giuslavoristico di Confcooperative Italia