L’articolo 6 del Decreto Agosto ha previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’articolo 7 del medesimo decreto estende l’esonero di cui al citato articolo 6 alle assunzioni a tempo determinato o con contratto stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
L’Inps, con la circolare n.133 del 24/11/2020, ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti connessi all’agevolazione in commento.
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.
Riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine), instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i casi di regime di part-time.
La misura è applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.
L’esonero contributivo di cui alla norma in commento spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Sono escluse dall’agevolazione le assunzioni con contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia) e di lavoro domestico. Non rientra fra le tipologie di rapporti incentivabili neanche l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato.
Con riferimento ai requisiti dei lavoratori, si fa da ultimo presente che dall’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
In caso di conversione di contratti a termine applicati ai datori di lavoro che operano nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel medesimo periodo sopra citato, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, troverà applicazione l’esonero contributivo di cui all’articolo 6 e avrà diritto ad ulteriori sei mesi di agevolazione decorrenti dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.
L’esonero di cui agli articoli 6 e 7 in commento è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con una soglia massima di 671,66 euro mensili (e €. 8.060 all’anno).
Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Pertanto, qualora un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro (€ 671,66/2).
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL
– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settoreprivato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;
– il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi);
– il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L’esonero ha una durata pari a sei mesi per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato e, per le assunzioni a tempo determinato (solo settore turismo e stabilimenti balneari), ha una durata pari al decorso del rapporto e comunque sino ad un massimo di tre mesi. Si ribadisce che, nelle ipotesi in cui sia stato già riconosciuto l’esonero per le assunzioni a termine, in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato, l’esonero spetta per ulteriori sei mesi a partire dalla data di conversione.
Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
L’esonero previsto dall’art.6 (assunzione/trasformazioni a tempo indeterminato) non è soggetta alle limitazioni previste dalle norme comunitarie in materia di aiuti di stato.
Diversamente, il beneficio contributivo previsto all’articolo 7 del decreto-legge n. 104/2020 per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, in quanto relativo ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea, approvata in data 16/11/2020.
L’esonero contributivo “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”.
Pertanto, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.
Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare un’istanza all’INPS avvalendosi esclusivamente del modulo on-line “DL104-ES”, seguendo le istruzioni riportate al paragrafo n.8 della circolare n.133/2020.
I datori di lavoro autorizzati esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’esonero seguendo le istruzioni riportate al paragrafo n.9 della circolare n.133/2020.