Confcooperative

Confcooperative Piemonte Nord

Pubblicato il 2 Dicembre 2020

#decretoagosto: Esonero contributivo assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato

L’articolo 6 del Decreto Agosto ha previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’articolo 7 del medesimo decreto estende l’esonero di cui al citato articolo 6 alle assunzioni a tempo determinato o con contratto stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

L’Inps, con la circolare n.133 del 24/11/2020, ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti connessi all’agevolazione in commento.

DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO

Possono accedere  al  beneficio  in  trattazione  tutti  i  datori  di  lavoro  privati,  anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

Riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a  termine), instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i casi  di  regime  di  part-time.

La  misura  è  applicabile  ai  rapporti  di  lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

L’esonero contributivo di cui alla norma in commento spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Sono escluse dall’agevolazione le assunzioni con contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia) e di lavoro domestico. Non rientra fra le tipologie di rapporti incentivabili neanche l’assunzione con contratto di lavoro intermittente  o  a  chiamata,  di  cui  agli  articoli  da  13  a  18  del  decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Con riferimento ai requisiti dei lavoratori, si fa da ultimo presente che dall’esonero  per  l’assunzione  a  tempo indeterminato sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

In caso di conversione di contratti a termine applicati ai datori di lavoro che operano nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel medesimo periodo sopra citato, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, troverà applicazione l’esonero contributivo di cui all’articolo 6 e avrà diritto ad ulteriori  sei  mesi  di  agevolazione  decorrenti  dalla  data  di  trasformazione  a  tempo indeterminato.

MISURA DELL’ESONERO

L’esonero di cui agli articoli 6 e 7 in commento è pari alla contribuzione previdenziale a carico del  datore  di  lavoro, con una soglia massima di 671,66 euro mensili (e €. 8.060 all’anno).

Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso  del  mese,  detta  soglia  va  riproporzionata  assumendo  a  riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Pertanto, qualora un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro (€ 671,66/2).

Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

– i premi e i contributi dovuti all’INAIL

–  il  contributo,  ove  dovuto,  al “Fondo  per  l’erogazione  ai  lavoratori  dipendenti  del  settoreprivato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1,  comma  755,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  per  effetto  dell’esclusione dall’applicazione  degli  sgravi  contributivi  operata  dall’articolo  1,  comma  756, ultimo periodo, della medesima legge;

– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, per  effetto  dell’esclusione  dall’applicazione  degli  sgravi  contributivi  prevista  dall’articolo 33, comma  4,  del  medesimo  decreto  legislativo,  nonché  al  Fondo  di  solidarietà  territoriale intersettoriale  della  Provincia  autonoma  di  Trento  e  al  Fondo  di  solidarietà  bilaterale  della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;

–  il  contributo,  ove  dovuto,  al  Fondo  di  solidarietà  per  il  settore  del  trasporto aereo e del sistema  aeroportuale,  previsto  dal  decreto  interministeriale  n.  95269  del  7  aprile  2016, adottato  ai  sensi  dell’articolo  40,  comma  9,  del  D.lgs  n.  148/2015;  il  citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si  applica  l’articolo  33,  comma  4,  del  D.lgs  n.  148/2015  (esclusione  dall’applicazione degli sgravi contributivi);  

–  il  contributo  previsto  dall’articolo  25,  comma  4,  della  legge  21  dicembre  1978, n. 845, in misura  pari  allo  0,30%  della  retribuzione  imponibile,  destinato,  o  comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

DURATA DELL’ESONERO

L’esonero ha una  durata  pari  a  sei  mesi  per  le  assunzioni/trasformazioni  a  tempo indeterminato e, per le assunzioni a tempo determinato (solo settore turismo e stabilimenti balneari), ha una durata pari al decorso del rapporto e comunque sino ad  un  massimo  di  tre  mesi.  Si  ribadisce  che,  nelle  ipotesi  in  cui  sia stato già riconosciuto l’esonero per le assunzioni a termine,  in  caso  di  conversione  del  rapporto  a  tempo indeterminato, l’esonero spetta per ulteriori sei mesi a partire dalla data di conversione.

Come  già  chiarito  per  altre  agevolazioni,  il  periodo  di  fruizione  dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

L’esonero previsto dall’art.6 (assunzione/trasformazioni a tempo indeterminato) non è soggetta alle limitazioni previste dalle norme comunitarie in materia di aiuti di stato.

Diversamente, il beneficio contributivo previsto all’articolo 7 del decreto-legge n. 104/2020 per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, in quanto relativo ai soli  settori  del  turismo  e  degli  stabilimenti  termali,  si  configura  quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea, approvata in data 16/11/2020.

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI

L’esonero  contributivo “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”.

Pertanto, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo  di  contribuzione  astrattamente  sgravabile  e  nei  limiti  della medesima contribuzione dovuta.

Nei  casi  di  trasformazione  di  rapporti  a  termine  ovvero  di stabilizzazione  dei  medesimi  entro  sei  mesi  dalla  relativa  scadenza,  trova  applicazione  la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.

ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO

Ai  fini  della  fruizione  del  beneficio,  il  datore  di  lavoro  interessato  deve inoltrare un’istanza all’INPS avvalendosi  esclusivamente  del  modulo  on-line  “DL104-ES”, seguendo le istruzioni riportate al paragrafo n.8 della circolare n.133/2020.

I  datori  di  lavoro  autorizzati  esporranno,  a  partire  dal  flusso Uniemens di competenza novembre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’esonero seguendo le istruzioni riportate al paragrafo n.9 della circolare n.133/2020.

Circolare-numero-133-del-24-11-2020Download