Il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n.41 (c.d. Decreto Sostegni) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è vigente dal 23 marzo 2021. Sono previste misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.
Nel presente articolo andiamo a trattare le novità in materia di ammortizzatori sociali e blocco dei licenziamenti.
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale “Covid-19” per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, domanda per i trattamenti di assegno ordinario “Covid-19” e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
Per i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Sostegni non è dovuto alcun contributo addizionale.
Il Decreto sembra ammettere la possibilità di concedere i trattamenti di integrazione salariale con la modalità di pagamento diretto o con anticipo del datore di lavoro anche per la cassa integrazione in deroga per la quale finora era prevista solo con pagamento diretto dell’Inps.
Ulteriore novità, per le domande di trattamenti di integrazione salariale in argomento, riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig».
I datori di lavoro che hanno utilizzato gli ammortizzatori sociali previsti dalla Legge di Bilancio 2021 dal 1° gennaio, in continuità, non potranno far ricorso all’integrazione salariale dal 26 al 31 marzo in quanto avranno esaurito le 12 settimane disponibili mentre quelle concesse dal Decreto Sostegni potranno decorrere solo dal 1° aprile.
Un ulteriore problema riguarda i lavoratori assunti dopo il 4° gennaio 2021 che non possono essere inserite nell’elenco dei beneficiari degli ammortizzatori sociali previsti dalla Legge di Bilancio 2021. Per quelli ancora in forza l’accesso all’integrazione salariale potrà decorrere solo dal 1° aprile.
Auspichiamo che l’Inps fornisca al più presto i necessari chiarimenti e istruzioni operative.
Viene prorogato il blocco dei licenziamenti con scadenze differenziate a seconda del tipo di ammortizzatore sociale a cui il datore di lavoro può accedere.
Per tutti, il blocco dei licenziamenti, con le medesime deroghe già previste nelle norme precedenti, viene prorogato fino al 30 giugno 2021.
Per i datori di lavoro che possono accedere all’assegno ordinario (Fis), alla cassa integrazione in deroga e alla Cisoa il blocco dei licenziamenti viene prorogato fino al 31 ottobre 2021.
Il blocco dei licenziamenti non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile.
Inoltre, come in passato, è possibile licenziare:
Alleghiamo il Decreto Sostegni e le slide pubblicate dal Ministero del Lavoro con un riassunto schematico delle misure sul lavoro e contrasto alla povertà