Con il messaggio n.1297 del 26 marzo 2021 l’Inps fornisce le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli in relazione alle disposizione previste dal Decreto Sostegni.
Gli aspetti di maggior interesse contenuti nel messaggio riguardano l’interpretazione delle norme previste dal Decreto Sostegni coordinate con quelle della Legge di Bilancio 2021.
Con il presente articolo andiamo a trattare le novità emersa dalla lettura del messaggio n.1297, per maggior informazioni vi invitiamo a prendere visione del nostro articolo del 23 marzo 2021.
Le 13 settimane previste dal Decreto Sostegni nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 si aggiungono alle prime 12 previste dalla legge di bilancio 2021 che si collocano nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, pertanto i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane così ripartite:
Le 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 previste dal Decreto Sostegni si aggiungono alle 12 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 previste dalla legge di bilancio 2021.
I datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 40 settimane, ma va evidenziato che il periodo di 12 settimane (legge di bilancio 2021) deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.
Una ulteriore novità, rispetto ai decreti intercorsi nel 2020, è la previsione normativa che consente l’accesso al nuovo periodo di Assegno ordinario e Cigd a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 marzo 2021. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza.
I 120 giorni nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 previsti dal Decreto Sostegni si aggiungono alle 90 giornate comprese nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, previste dalla legge di bilancio 2021.
Come per l’assegno ordinario e la cigd, anche i 90 giorni della legge di bilancio 2021 devono essere collocati entro e non oltre il 30 giugno 2021.
In generale la disciplina sulle modalità di pagamento rimangono inalterate rispetto alla precedente normativa. Il datore di lavoro ha la possibilità di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.
L’unica novità riguarda la cassa integrazione in deroga, in quanto viene estesa anche per questo ammortizzatore sociale la modalità di pagamento con il sistema del conguaglio. Quindi, con riguardo alle settimane di sospensione o riduzione delle attività lavorative relative ai trattamenti di cassa integrazione in deroga connessi all’emergenza da COVID–19 decorrenti dal 1° aprile 2021, i datori di lavoro interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio in alternativa a quello del pagamento diretto.
Non è previsto alcun esonero per i datori di lavoro che non utilizzano le settimane concesse dal Decreto Sostegni.
Il messaggio non fornisce alcun chiarimento sulle criticità evidenziate nel nostro articolo del 23 marzo scorso che riteniamo non possano trovare una soluzione in via amministrativa.
In particolare l’Inps conferma che, per i periodi dal 1° aprile, possono accedere agli ammortizzatori sociali del Decreto Sostegni anche i lavoratori assunti tra il 5° gennaio e il 23 marzo 2021, che risultano invece esclusi dalle analoghe misure di sostegno previste dalla legge di bilancio 2021.
Auspichiamo che vengano presi gli opportuni provvedimenti nella legge di conversione, seppure tardivi.
Alleghiamo il messaggio in commento.