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Confcooperative Piemonte Nord

Pubblicato il 23 Agosto 2022

Decreto “Aiuti bis”: novità in materia di lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.

In linea di continuità con il Decreto Aiuti (D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2022, n. 91), il c.d. Decreto Aiuti bis implementa una serie di misure in materia di energia, politiche sociali e industriali per contrastare di effetti economici della crisi internazionale.

In materia di lavoro le aree di intervento sono:

  1. Ampliamento dell’area di esenzione fiscale per il welfare aziendale
  2. Aumento dell’esonero contributivo
  3. Estensione dell’indennità una tantum di 200 euro

Ampliamento dell’area di esenzione fiscale per il welfare aziendale/fringe benefit

L’articolo 12 del decreto introdute una deroga, per il solo anno 2022, al comma 3 dell’articolo 51 del Tuir il quale, nella parte finale, dispone che non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti per un importo annuo massimo di 258,23 euro.
Per il 2022 questo tetto è stato aumentato a 600,00 euro ed è stato esteso alle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, come detto, entro il limite complessivo di euro 600,00.
Quindi il beneficio attribuito ai lavoratori può consistere in beni e servizi o anche in somme di denaro purché queste siano riferite al pagamento di utenze per acqua, luce e gas.
L’Agenzia delle entrate dovrà dare qualche istruzione, ma riteniamo che in caso di erogazione/rimborso il datore di lavoro dovrà acquisire la documentazione del pagamento delle bollette.
A questo proposito sarebbe opportuno che i documenti di spesa possano essere intestati anche a familiari conviventi.
Qualche indicazione è già desumibile dalla circolare 27/E del 14-7-2022 relativa al bonus carburante di 200,00 (previsto dall’articolo 2 del Dl 21/2021).
Come i buoni benzina, anche questa erogazione è ad personam, non deve essere estesa alla generalità o a categorie di lavoratori e non ha necessità di preventivi accordi contrattuali.
A differenza del bonus riteniamo che questo benefit possa essere rivolto anche ai collaboratori coordinati e continuativi in quanto percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma, anche qui, sarà bene attendere le indicazioni dell’AdE.
Da ricordare infine due aspetti di tipo generale:
• per effetto dell’equiparazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, l’importo del benefit non è imponibile ai fini previdenziali;
• in caso di superamento del limite massimo, l’intero benefit è imponibile.

Aumento dell’esonero contributivo

La Legge 234/2021 ha introdotto l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti di 0,8 punti percentuali per l’anno 2022 (si veda circolare Inps n.43 del 22-3-2022).

Tale esonero, per i periodi di paga dal 1-7 al 31-12-2022, compresa la 13ma o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, viene incrementato di 1,2 punti percentuali dall’articolo 20 del decreto “Aiuti bis”.
L’esonero opera a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Come in passato resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Per un quadro del provvedimento è possibile far riferimento alla circolare Inps n. 43/2022.
Per la concreta fruizione del beneficio occorrerà attendere le istruzioni dell’Inps, anche per il recupero del mese di luglio che comporterà alcune complicazioni (si pensi al recupero a favore dei lavoratori cessati).

Estensione dell’indennità una tantum di 200 euro

Il Governo ha messo mano anche all’indennità di 200 euro prevista dagli articoli 31 e 32 del Dl 50/2022.
L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del Dl 50/2022 (18-5-2022) non hanno beneficiato dell’esonero poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps.
Il caso dovrebbe essere quello di lavoratori che:
• hanno goduto, ad esempio, di Naspi, cassa integrazione a zero ore o congedo straordinario ex Dlgs 151/2001 fino al 18 maggio;
• sono stati disoccupati senza ammortizzatori sociali almeno fino al 23 giugno (termine definito in via amministrativa dall’Inps – circolare n. 73/2022);
L’articolo 32 prevede l’erogazione del bonus ai percettori di Naspi nel mese di giugno. Non è quindi chiaro perché il primo termine sia stato fissato al 18-5 e non al 31-5.
L’indennità è riconosciuta dai datori di lavoro, in questo caso nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022. Si ripropone il tema del riferimento alla cassa o alla competenza: purtroppo il legislatore non fa tesoro dei propri errori.
La legge afferma che il riconoscimento è automatico, ma è comunque necessaria una dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all’articolo 32 del Dl 50/2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18-5-2022.

Sono state apportate anche alcune modifiche all’articolo 32 che ampliano la platea ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca e ai collaboratori sportivi.
In questi casi l’erogazione è a carico dell’Inps o della società Sport e Salute S.p.A.