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Confcooperative Piemonte Nord

Pubblicato il 18 Marzo 2020

DL #curaitalia: sospensione termini versamenti e adempimenti fiscali – Prime Indicazioni

Il Decreto “Cura-Italia” (D.L. 17/03/2020, n. 18, pubblicato in G.U. n. 70 del 17/03/2020 ha previsto numerosi interventi anche in campo fiscale. In questo primo approfondimento, riportiamo le misure ritenute maggiormente significative, lasciando ai successivi contributi i necessari approfondimenti.

Sospensione dei versamenti in scadenza il 16 marzo (articolo 60)

Tutti i versamenti fiscali nonché gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti il 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo.

Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti (articolo 61)       

La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti – senza limiti di ricavi e compensi – che risultano essere:

  1. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  2. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  3. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  4. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  5. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  6. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; 
  7. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione
  8. professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  9. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  10. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  11. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  12. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  13. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo,fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  15. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  16. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  17. alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

La sospensione riguarda, per i soggetti di cui al precedente elenco, le ritenute alla fonte per i soggetti ritenuti “sostituti d’imposta” e gli adempimenti ed i versamenti previdenziali per i mesi di marzo e aprile 2020.

NOTA BENE: scadenze IVA

Invece, in merito alle scadenze relativamente all’IVA, queste sono sospese solo per il mese di marzo 2020.

Quando si effettuano i pagamenti sospesi?

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

ATTENZIONE!

È prevista una condizione particolare per  le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che possono applicare la sospensione fino al 31 maggio 2020 per cui i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30.06.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di giugno 2020.

Sospensione dei versamenti in base alla loro dimensione (articolo 62)

Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.

Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

Solo per i soggetti  con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Sospensione degli altri adempimenti fiscali (articolo 62)

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.”