Confcooperative

Confcooperative Piemonte Nord

Pubblicato il 18 Marzo 2020

DL #curaitalia: congedi, indennità e altri provvedimenti a tutela dei lavoratori

Dopo aver approfondito le disposizioni relative agli ammortizzatori sociali, analizziamo ora quanto normato nel DL n. 18 del 17 marzo 2020, cd #curaitalia, in materia di sostegno economico per i lavoratori.

CONGEDO PER GENITORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

Durata: non superiore a 15 giorni, continuativi o frazionati

Requisito: figli di età non superiore a 12 anni

Indennità: importo pari al 50% della retribuzione (media giornaliera come la malattia/maternità)

Riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori.

Condizione: nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

CONGEDO PER GENITORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA 

Durata: non superiore a 15 giorni, continuativi o frazionati

Requisito: figli di età non superiore a 12 anni

Indennità per giornata: pari al 50% di 1/365 del reddito individuale determinato come l’indennità di maternità

Condizione: nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

CONGEDO PER LAVORATORI AUTONOMI

Le medesime condizioni sono riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, con indennizzo pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera.

GENITORI DI FIGLI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

Il congedo di cui sopra viene riconosciuto indipendentemente dall’età a condizione che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospiti in centri diurni a carattere assistenziale.

DIRITTO DI ASTENERSI DAL LAVORO

Requisito: genitori di figli con età compresa tra 12 e 16 anni

Condizione: nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Non viene corrisposta alcuna indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.

BONUS PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING

Per i medesimi lavoratori beneficiari del congedo è prevista la possibilità di scegliere, in alternativa,  la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

Limite massimo: €. 600,00

Periodo max: 15 giorni

Erogazione mediante libretto famiglia

ESTENSIONE PERMESSI LEGGE 104/1992

Il numero di giorni di permesso per assistenza di persone con handicap, riconosciuti dall’art.33 co.1 della Legge 104/1992 è incrementato di ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

PERIODO TRASCORSO IN QUARANTENA

Equiparato a malattia ai fini del trattamento economico

Non computabile ai fini del periodo di comporto

Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, sono posti a carico dello Stato.

LAVORATORI DISABILI E IMMUNODEPRESSI

Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.

Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, sono posti a carico dello Stato.

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

A decorrere dal 17 marzo 2020 l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente il 23 febbraio 2020.

Sino a scadenza del suddetto termine il datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.