Dopo aver approfondito le disposizioni relative agli ammortizzatori sociali, analizziamo ora quanto normato nel DL n. 18 del 17 marzo 2020, cd #curaitalia, in materia di sostegno economico per i lavoratori.
Durata: non superiore a 15 giorni, continuativi o frazionati
Requisito: figli di età non superiore a 12 anni
Indennità: importo pari al 50% della retribuzione (media giornaliera come la malattia/maternità)
Riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori.
Condizione: nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Durata: non superiore a 15 giorni, continuativi o frazionati
Requisito: figli di età non superiore a 12 anni
Indennità per giornata: pari al 50% di 1/365 del reddito individuale determinato come l’indennità di maternità
Condizione: nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Le medesime condizioni sono riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, con indennizzo pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera.
Il congedo di cui sopra viene riconosciuto indipendentemente dall’età a condizione che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospiti in centri diurni a carattere assistenziale.
Requisito: genitori di figli con età compresa tra 12 e 16 anni
Condizione: nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Non viene corrisposta alcuna indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.
Per i medesimi lavoratori beneficiari del congedo è prevista la possibilità di scegliere, in alternativa, la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
Limite massimo: €. 600,00
Periodo max: 15 giorni
Erogazione mediante libretto famiglia
Il numero di giorni di permesso per assistenza di persone con handicap, riconosciuti dall’art.33 co.1 della Legge 104/1992 è incrementato di ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Equiparato a malattia ai fini del trattamento economico
Non computabile ai fini del periodo di comporto
Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, sono posti a carico dello Stato.
Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.
Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, sono posti a carico dello Stato.
A decorrere dal 17 marzo 2020 l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente il 23 febbraio 2020.
Sino a scadenza del suddetto termine il datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.