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Confcooperative Piemonte Nord

Pubblicato il 14 Aprile 2020

DL #curaitalia: Decreto liquidità

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 8 aprile 2020, il DL n. 23/2020 (c.d. “decreto liquidità”) recante “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro e di proroga di termini amministrativi e processuali”. Il provvedimento è entrato  in vigore a partire dal 9 aprile 2020.

Di seguito trovi una prima disamina delle principali misure fiscali contenute nel Decreto, a partire da una ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi, in continuità con quanto previsto dal DL n. 18/2020 (c.d. “decreto cura Italia”), in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

ATTENZIONE: la sospensione è possibile solo per le imprese e i professionisti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei compensi.

Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza ad aprile e maggio

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, quindi anche le società cooperative, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, relativi:

alle seguenti condizioni:

Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, la sospensione si applica limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione opera, infine, a beneficio dei soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’attività dopo il 31 marzo 2019.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato dai contribuenti.

Settori maggiormente colpiti dall’emergenza  – CONFERMATO D.L. 18/2020 (CURA ITALIA), art. 61.

Viene confermato per alcune attività economiche, maggiormente esposte all’emergenza epidemiologica, il DL n. 18/2020 (art. 61) che ha disposto la sospensione fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi:

L’elenco delle attività economiche interessate è il seguente:

Per tali contribuenti quindi, resta ferma la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020 (con ripresa dei versamenti in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020), se gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione prevista dal paragrafo precedente (riferiti alla diminuzione del fatturato o dei compensi).

(con diverse circolari l’Agenzia delle Entrate ha fornito un lungo elenco dei codici ATECO riferiti alle attività di cui sopra).

Lo stesso vale anche per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, per i quali la sospensione opera fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.

Lavoratori autonomi e agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro

Per i lavoratori autonomi e gli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019, le somme percepite nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettate alle ritenute d’acconto, previste dagli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della disposizione in esame, dovranno versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Come chiarito dall’agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/2020, per avvalersi del beneficio, i professionisti e gli agenti devono omettere l’indicazione della ritenuta d’acconto in fattura (analogica o elettronica) e devono rilasciare ai sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione, indicando la volontà di avvalersi della disposizione in esame.

Inoltre, qualora abbiano adeguato i ricavi o i compensi agli ISA, gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale non rilevano per la determinazione del limite di 400.000 euro individuato dalla norma.

Acconti d’imposta e sanzioni per omesso o insufficiente versamento

Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi epidemiologica, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP, il Decreto favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo previsionale.

La scelta di tale metodo espone generalmente il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto, con la conseguente applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Per evitare tale rischio, il Decreto prevede, solo per il periodo d’imposta 2020, la non applicazione di sanzioni e interessi se l’acconto versato non è inferiore all’80 per cento della somma che risulterebbe dovuta sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il Decreto 23/2020 modifica l’articolo 17 del DL n. 124/2019, relativo al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In base alla nuova formulazione della norma, se l’imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre).

Ritenute nei contratti di appalto e subappalto e validità del DURF

In base al nuovo articolo 17-bis al dlgs n. 241/1997, in vigore dal 1° gennaio 2020, il committente che affida ad una stessa impresa il compimento di una o più opere e servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite rapporti negoziati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo, è tenuto a richiedere alle imprese affidatarie le deleghe di pagamento per riscontrare il corretto versamento delle ritenute fiscali.

Gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis non si applicano se le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie, in alternativa alle deleghe di pagamento, trasmettono al committente un certificato di regolarità fiscale (c.d. DURF).

Il certificato, messo a disposizione dall’agenzia delle Entrate su richiesta del contribuente, ha validità per soli 4 mesi dalla data del rilascio.

In considerazione della situazione di emergenza, il Decreto proroga la validità dei certificati emessi nel mese di febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.

Modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione

Il Decreto estende le spese agevolabili dal credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64 del DL n. 18/2020) all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione) e all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Per tutte le spese agevolabili, il credito d’imposta è pari al 50% per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro a beneficiario. Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020.

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta saranno stabiliti da un decreto ministeriale, da adottare entro il 16 aprile 2020.

Riduzione del capitale per perdite

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2020, non si applicano le disposizioni del codice civile relative alla riduzione del capitale per perdite. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

La norma del Decreto è tesa ad evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi epidemiologica e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa, ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile.

L’organo amministrativo, infatti, è tenuto a vigilare sull’andamento della gestione societaria e deve accertare prontamente il manifestarsi della perdita. Se non adeguatamente segnalato, il mancato accertamento della perdita può essere fonte di responsabilità per gli amministratori.

Codice della crisi

Il Decreto dispone il rinvio integrale al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del dlgs n. 14/2019  (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).