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Pubblicato il 19 Marzo 2020

DL #curaitalia: anche le Cooperative sociali possono avvalersi della sospensione

A seguito della pubblicazione del DL così detto #curaitalia, sono emersi alcuni dubbi in merito ai soggetti elencati nell’articolo 61, comma 2, lettera r) Decreto Legge 18/2020.

In particolare il dubbio è stato: le Cooperative Sociali sono incluse, sebbene non esplicitamente citate nell’elenco?

Di seguito l’interpretazione degli uffici legali delle Centrali cooperative, diffuse in una nota ufficiale da parte dell’Alleanza cooperativa.

Scarica la nota interpretativaDownload

In sintesi:

La disposizione di cui all’articolo 61, comma 2, sopra citata, ha esteso le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del D.l. n. 9/2020, riguardanti le sospensioni di versamenti di ritenute, contributi e di premi assicurativi, (emanate inizialmente per il settore turistico-alberghiero), ad una platea molto più ampia di soggetti. Lunghissimo è l’elenco dei soggetti interessati, rinvenibile al comma 2 dell’articolo 61 citato, che si conclude con la lettera r), che ricomprende anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all’articolo 10, D.lgs. n. 460/97, oltre alle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale.

Cooperative sociali, ONLUS di diritto

Proprio con riferimento alle Onlus di cui all’articolo 10, D.lgs. n. 460/97, ricordiamo che le cooperative sociali sono Onlus di diritto per espressa previsione normativa (ex articolo 10 comma 8, D.lgs. n. 460/97). Si ritiene, pertanto, che le stesse sono certamente riconducibili ai soggetti di cui alla lettera r), dell’articolo 61, comma 2, del Decreto Cura Italia.

Alle stesse, conseguentemente, sono applicabili le sospensioni previste per tutte le altre tipologie di Onlus e di soggetti elencati nell’articolo 61.

Puoi approfondire alcuni aspetti del DL Cura Italia, ai link sotto: