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Confcooperative Piemonte Nord

Pubblicato il 5 Maggio 2020

#COVID19 – Sospensione dei versamenti dei contributi INPS per le onlus

Nei giorni scorsi si era evidenziata la mancata attribuzione del codice “7L” a molte cooperative sociali, codice necessario per poter usufruire della sospensione dei contributi INPS anche per le onlus. La questione si è risolta, almeno dal punto di vista operativo, con l’emanazione del messaggio n. 1837 del 2-5-2020 da parte dell’INPS.

Il fondamento giuridico (DL 18/2020 Cura Italia)

L’articolo 61, comma 2, lettera r) del Dl 18/2020 prevede che la sospensione dei contributi INPS si applichi anche “alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117”.

Come è intervenuta l’INPS

L’Inps ha attributo in maniera centralizzata il c.a. “7L” – avente il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61” – alle posizioni contributive relative ai soggetti elencati nell’articolo 61, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (erano esclusi gli organismi sportivi contraddistinti da un differente codice di autorizzazione). L’attribuzione era avvenuta in base a un elenco codici ATECO (allegato alla circolare 52).

Qual è stato il problema

Il ragionamento dell’INPS parte dal Dlgs 117/2017, che ha previsto l’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore al Ministero del lavoro, ricordando che il Runs non è ancora operativo e che l’anagrafe delle ONLUS è gestita dall’Agenzia delle Entrate.

L’iscrizione all’anagrafe non è richiesta alle cosiddette “ONLUS di diritto” e cioè per le:

Quindi le sopracitate organizzazioni, sebbene onlus a pieno titolo, non erano comprese nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate e, quindi, non avrebbero potuto accedere alla sospensione dei contributi INPS. Per questo motivo a queste onlus non è stato attribuito fin da subito il codice “7L” (se non a quelle che avevano un codice Ateco compreso nell’elenco allegato alla circolare 52).

Cosa devono fare le onlus che non hanno avuto l’attribuzione del codice 7L da parte dell’INPS

Per sanare la situazione, le onlus che non hanno avuto l’attribuzione del codice “7L” potranno farne richiesta alle sedi territoriali Inps che potranno chiedere documentazione a supporto.

È comunque in corso una interlocuzione del Servizio sindacale di Confcooperative con l’INPS per far sì che il dato relativo alle cooperative sociali sia acquisito direttamente dai pubblici registri.

La circolare prosegue precisando che in ogni caso, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sarà possibile dare immediatamente seguito alla richiesta, laddove la stessa venga accompagnata da una dichiarazione di responsabilità resa ex DPR 445/00, attestante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 61, comma 2 lettera r) del DL 18/20.

Facsimile autodichiarazione onlusDownload

Cosa rimane in sospeso

Il messaggio interviene infine in merito alle aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi non identificate da un codice ATECO rientrante tra quelli di cui al citato allegato. Non è ancora la soluzione, ma almeno una presa di consapevolezza della situazione.

L’elenco degli Ateco predisposto dall’Istituto annovera i medesimi codici Ateco individuati dall’Agenzia delle Entrate con le proprie Risoluzioni 12/E del 18/3/2020 e 14/E del 21/3/2020.

L’Agenzia delle Entrate, nell’individuare i settori economici cui si applica il summenzionato art. 61, comma 2, del DL 18/20, ha precisato che l’elenco dei codici ATECO ha valore meramente indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni di sospensione contributiva.

Al riguardo, l’Istituto ha inviato al Ministero una nota nella quale sono stati individuati ulteriori codici ATECO che potrebbero riferirsi alle attività elencate nella disposizione normativa in argomento.

Testo tratto dalla circolare n. 78/20 del 5-5-2020 a cura del servizio LAVORO E PREVIDENZA di ICN, Circolare n. 78/20 del 5-5-2020