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Confcooperative Piemonte Nord

Pubblicato il 21 Aprile 2020

DL #curaitalia: Covid-19: Premio ai lavoratori dipendenti

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 8/E del 3-4-2020 e la successiva risoluzione n.18/E del 9-4-2020 hanno fornito alcuni chiarimenti rispetto al premio previsto dall’articolo 63 del Dl 18/2020. Il premio si applica ai i lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività lavorativa nel mese di marzo nella sede di lavoro.

L’importo, che è di 100 euro, non concorre alla formazione del reddito.

L’anticipazione è recuperata dai sostituti d’imposta mediante compensazione (art. 17 Dlgs 241/1997).

L’Agenzia richiama il tenore della norma ricordando che il premio deve essere rapportato «al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese» di marzo. E precisa, inolte, che il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

Quantificazione del premio per i lavoratori dipendenti

Per la determinazione del premio la circolare n. 8/E del 2020 aveva previsto il calcolo in base al rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili.

In alternativa, può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede effettivamente lavorati nel mese di marzo (indipendentemente dal numero di ore prestate) e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso.

Pertanto, il premio erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.

Tenuto conto della ratio della disposizione in esame e come ribadito dalla risoluzione n.18/E, in caso di lavoratore con contratto part time il premio non è rapportato al minor orario ma solo ai giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.

Viene anche chiarito che il lavoratore che ha più contratti part time in essere dovrà scegliere il sostituto d’imposta al quale chiedere il premio.

A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.

Recupero in compensazione

Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il premio erogato ai dipendenti, con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, sono stati istituiti, per il modello F24, il codice tributo “1699” e per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP), il codice, “169E”, denominati “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto–legge n. 18 del 2020”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1699” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”. 

Ai fini del recupero in compensazione delle somme di cui trattasi i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il recupero in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito (risoluzione 17/E del 31-3-2020).

Dichiarazione di responsabilità del lavoratore

Condizione per accedere al premio è quella di avere percepito nel 2019 un reddito complessivo da lavoro dipendente fino a 40.000 euro. 

Il comma 2 dell’articolo 63 del Decreto dispone che i sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Quando il riconoscimento NON è automatico

Vi sono, però, le seguenti situazioni nelle quali il riconoscimento non è automatico, ma subordinato al rilascio di specifica dichiarazione da parte del lavoratore:

In tale ipotesi, infatti, il datore di lavoro non può avere certezza di quali siano i redditi totali da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nell’anno 2019 .

Relativamente ai redditi cui fare riferimento ai fini del rispetto del limite di 40 mila euro previsto dall’articolo 63 del Decreto, deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, né i redditi assimilati.

Per maggiori approfondimenti ti invitiamo a prendere visione delle circolari dell’Agenzia delle Entrate qui commentate che alleghiamo.

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 18 del 9/04/20Download
Agenzia delle Entrate, circolare n.8/E del 3/4/20Download