Con il messaggio n.2350 del 08-06-2022 l’INPS fornisce finalmente chiarimenti rispetto alla corretta individuazione dell’obbligo contributivo in capo alle cooperative in caso di deliberazione di un piano di crisi aziendale ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 142/2001 che, come noto, può comportare anche la riduzione dei trattamenti economici dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali.
Nel merito, l’Istituto non fa altro che recepire le indicazioni già fornite su questa materia dal Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 48/2009 emanato a suo tempo a fronte di specifica istanza da parte di Confcooperative e Legacoop.
Viene confermata la regola per cui per il periodo di durata del piano di crisi aziendale l’obbligazione contributiva nei confronti di un socio lavoratore andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 389/1889 (che per l’anno 2022 l’INPS con la circolare n. 15 del 28 gennaio n. 2022 ha fissato in un valore pari a €. 49,91 per la generalità dei lavoratori).
Si tratta di un passaggio particolarmente rilevante per il settore cooperativo che risponde alla sollecitazione avanzata opportunamente all’inizio di quest’anno come Alleanza delle Cooperative al Ministero del Lavoro, tenuto conto di alcuni accertamenti e contenziosi emersi in alcuni territori e dell’assenza fino ad oggi, dopo diversi anni dall’interpello ministeriale del 2009, di un puntuale orientamento da parte dell’Istituto.
Con la circolare in commento l’INPS detta opportune indicazioni alle proprie strutture territoriali in via di autotutela finalizzate ad un riesame o annullamento di provvedimenti ed accertamenti concernenti questa fattispecie non allineati al quadro qui rappresentato e oggetto di contenzioso amministrativo e giudiziario.
Analogamente, anche il personale ispettivo dovrà rispettare tali indicazioni dovendo verificare, in presenza del ricorso ad un piano di crisi aziendale, unicamente il rispetto del minimale contributivo giornaliero, essendo legittimo in tale fattispecie il superamento della generale disposizione sul minimale contributivo ex art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989 (che, diversamente, àncora i minimali contributivi al rispetto senza alcuna deroga delle retribuzioni stabilite dalla contrattazione leader).
Ciò detto, vale rimarcare che il piano di crisi – strumento endo-societario da prevedersi necessariamente nel regolamento interno e da tenere distinto rispetto ad ammortizzatori sociali e ad altre forme di sostegno al reddito e dell’occupazione che, se accessibili a norma di legge, possono eventualmente essere comunque opportunamente cumulate in maniera coordinata – assume una natura eccezionale e pertanto può essere legittimamente utilizzato solo a fronte di un’oggettiva e riconoscibile situazione di crisi, alla quale non si può porre rimedio in altro modo.
In questo senso – fa bene anche l’INPS a ribadirlo – una corretta deliberazione del piano di crisi aziendale da parte di una cooperativa deve fondarsi su alcuni elementi imprescindibili (su cui gli stessi ispettori sono chiamati a vigilare), già peraltro puntualizzati da anni nell’Interpello del Ministero del Lavoro n. 7/2009) , non richiamato espressamente da INPS ma che riteniamo opportuno allegare:
Alleghiamo la circolare Inps n.2350/2022 e l’interpello ministeriale n.48/2009.