Nella prima settimana di marzo, sono stati realizzati presso la nostra sede, alcuni incontri di ascolto giuridico. Molti gli elementi emersi e i temi che i cooperatori presenti hanno chiesto di approfondire dal punto di vista giuridico. Il primo tema che abbiamo deciso di pubblicare è quello relativo ai Contratti pubblici e alle possibili cause di risoluzione a seguito della pandemia causata dal COVID-19.
Gli incontri sono stati possibili grazie alla disponibilità di un gruppo di legali composto da: avv.Luigi Gili, avv. Davide Calcagnile, avv. Marino Careglio, avv. Aldo Coppett,; avv. Andrea Dragone, avv. Giovanni Ferreri, dott. Alessio Pergola, avv. Alessia Quilico, avv. Fausto Raffone, avv. Federico Smerchinich, avv. Federico Zanardi Landi.
Hanno partecipato agli incontri, in momenti diversi, i cooperatori rappresentanti di più di venti cooperative.
L’obiettivo degli incontri era offrire un momento di confronto giuridico su temi e questioni di interesse per le cooperative. Inevitabile, vista l’emergenza sanitaria in corso, la raccolta di domande e preoccupazioni legate alla pandemia causata dal COVID-19.
Molti i temi portati all’attenzione che possono essere raggruppati in alcune aree tematiche:
Come si può intuire, alcuni temi sono ancora in divenire e non hanno una disciplina normativa codificata. Proprio in queste ore stiamo assistendo a sviluppi legislativi e/o regolamentari che intervengono a normare comportamenti nello specifico di molte delle singole tematiche individuate.
Si è deciso, tuttavia, su alcune questioni di grande importanza per le nostre cooperative, di avviare approfondimenti che permettano di creare un primo quadro di riferimento entro il quale eventualmente affrontare le singole questioni con cui ogni impresa si dovrà misurare.
Il primo risultato del lavoro prodotto è un approfondimento sul tema dei
Ovviamente si tratta di un approfondimento e non di una risposta a una specifica fattispecie. Si possono però da questo desumere le traiettorie per affrontare le specifiche situazioni in cui le cooperative possono trovarsi coinvolte.
Rimandiamo l’approfondimento giuridico, necessaria premessa per affrontare l’argomento, alla lettura del documento, riportando di seguito la parte finale del documento.
Nella contrattualistica pubblica, dove la questione delle epidemie non è
mai stata trattata ex professo, si potrebbe solo avanzare delle ipotesi.
La prima prospettiva è di considerare la forza maggiore (nella cui disciplina si fa rientrare anche il factum principis) come motivo sopravvenuto che funge da (più che legittima) causa per rimodulare/rinegoziare la prestazione stessa in fase esecutiva, con pari “riconsiderazione” del corrispettivo da prendere a riferimento (differente se l’appalto è strutturato a corpo o a misura).
La seconda prospettiva è di considerare la forza maggiore ai fini della
sospensione del contratto – ipotesi che sarebbe da vedere se applicabile ai
contratti con prestazioni non rimodulabili – con le problematiche di
indennizzo ma anche prospettive di approfondimento come sopra
accennato. Anche se evidentemente il caso è molto diverso da quello attuale, giurisprudenza recente ha dall’altro ritenuto che “l’esplosione dell’ordigno bellico deve, dunque, considerarsi fatto imprevisto e imprevedibile e in nessun modo può essere attribuito, nella sua valenza potenzialmente dannosa, a responsabilità della committenza; l’evento in parola e le relative attività di bonifica rientrano chiaramente nel novero delle cause di forza maggiore e/o comunque delle circostanze speciali che legittimano la sospensione dei lavori senza necessità di alcun compenso, indennizzo o risarcimento in favore dell’appaltatore, secondo quanto disposto dall’art. 24 del D.M. n. 145 del 2000.
Da ciò si ricava l’impossibilità di riconoscere all’appaltatrice le affermate maggiori onerosità conseguenti alla dilatazione delle tempistiche programmate essendo stata esclusa, come visto, la responsabilità della committente dell’opera in relazione alle obbligazioni da questa assunte in sede contrattuale. Con il ché quei medesimi fatti impeditivi che il consulente ha definito non imputabili all’ATI non possono fondare, per espressa disciplina normativa, alcun riconoscimento in favore della stessa.”
Per tale pronuncia l’indennizzo non è dovuto qualora non vi sia responsabilità accertata a carico della stazione appaltante.