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Confcooperative Piemonte Nord

Pubblicato il 10 Giugno 2020

#RILANCIO – Credito di imposta per i canoni di locazione (bonus affitti)

È stato istituito e reso operativo codice tributo 6920 – il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, il cosi detto bonus affitti.

Tale misura è stata prevista dal decreto legge Rilancio, art. 28 e la circolare 14/E del 6 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus affitti è immediatamente utilizzabile, tramite F24, con procedura Entratel.

Circolare 14 del 6 giugno 2020 – Credito Imposta locazioni ex DL RilancioDownload

A chi si applica il bonus affitti

Il legislatore ha riconosciuto l’agevolazione per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

Il credito d’imposta spetta, inoltre:

NOTA BENE:

Ai fini dell’individuazione di tali attività, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre fare riferimento ai soggetti che – indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato – svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO.

Nell’elenco esemplificativo riportato dall’Agenzia, sono ricompresi anche:

quanti forniscono alloggio di breve durata presso chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze bonus ad appartamenti o bungalow per vacanze e campeggi.

Restano esclusi dalla possibilità di richiedere il bonus affitti, invece, gli agriturismi se il titolare non esercita abitualmente l’attività.

Rimangono in sospeso…

L’Agenzia non ha invece preso posizione su coloro che hanno iniziato l’attività da giugno dell’anno scorso, i quali in assenza del rispetto della condizione del calo di fatturato, non potrebbero beneficiare del credito.

Alla luce del dettato letterale della norma, si auspica che sia il Parlamento a intervenire in sede di conversione del decreto per correggere il tiro e riconoscere il bonus anche in assenza del requisito del fatturato se il contribuente ha avviato l’attività dal 1° gennaio 2019.

Tra i soggetti che possono beneficiare del bonus affitti sono anche inclusi

Tra i soggetti ammessi al credito d’imposta, la circolare n. 14/E/2020 include espressamente i contribuenti forfettari e anche gli agricoltori sia se determinano il reddito su base catastale, sia se producono reddito d’impresa.

Ammontare del credito d’imposta

Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale, pari al:

I canoni devono essere relativi a un contratto di locazione così come identificato dall’art. 1571 e seguenti c.c., la cui disciplina è regolata dalla legge n. 392/1978, ovvero relativi alle ipotesi in cui il godimento degli immobili avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione cui, solitamente, accede una convenzione di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti.

Nel caso di locazioni ad uso promiscuo attività lavorativa / abitazione

In relazione agli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, la circolare precisa che rientrano nell’ambito di applicazione del credito d’imposta anche gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 54 TUIR.

In tali casi, il credito di imposta è riconosciuto sul 50% del canone di locazione.

Ciò a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione; infatti, in tale ipotesi, il credito di imposta non potrà essere riconosciuto con riferimento ai canoni relativi all’immobile ad uso promiscuo, ma solo con riferimento all’immobile adibito ad attività professionale in via esclusiva.

Condizione necessaria per poter fruire del credito è il pagamento del canone di locazione; quindi in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento.

Nel caso in cui l’ammontare del canone sia stato rideterminato per tener conto dell’attuale contingenza economica rispetto a quello originariamente pattuito, il credito d’imposta deve essere commisurato sul canone rideterminato.

Modalità di utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile:

a) in compensazione, nel modello F24 (codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32/E/2020)

b) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; a tal riguardo l’Agenzia ha chiarito che occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la spesa per il canone è stata sostenuta.
Inoltre, in considerazione della circostanza che la norma fa riferimento al canone «versato», per utilizzare il credito nella predetta dichiarazione dei redditi, è necessario che risulti pagato nel 2020;

c) può essere ceduto: al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno stesso.