Il DPCM dell’11 marzo 2020, durante l’emergenza causata dalla pandemia da COVID-19 (coronavirus), raccomanda alle imprese di attuare, ovunque sia possibile, la modalità di lavoro agile (anche detto smart working). Tale forma contrattuale di lavoro è applicabile a tutte le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.
Il lavoro agile, anche detto “smart working”, è stato introdotto dalla Legge n.81 del 22 maggio 2017.
Consiste in una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita grazie a un accordo concluso direttamente tra le parti. Deve prevedere che:
Ne deriva, quindi, che gli elementi essenziali del lavoro agile sono i seguenti:
Il Dpcm 1-3-2020 e successivi hanno dato disposizioni per semplificare l’adozione del lavoro agile a seguito di COVID-19 (fino al 31 luglio salvo proroghe) e la modalità di lavoro agile è applicabile anche in assenza di accordo individuale con una comunicazione aziendale.
Il lavoro agile può essere attivato per ogni rapporto di lavoro subordinato per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa in tutta Italia.
Il lavoro agile dovrà rispondere a tutti gli altri requisiti previsti dalla legge e garantire i relativi diritti (orario di lavoro, diritto alla disconnessione, utilizzo degli strumenti ecc).
L’attivazione del lavoro agile deve avvenire con una comunicazione e l’invio di documentazione attraverso il portale del Ministero del lavoro (cliclavoro).
Sul tema il Ministero del lavoro è intervenuto con una stringata nota che, seppure riferita al Dpcm del 23-2-20, è ancora attuale:
…nella procedura telematica l’accordo individuale è sostituito da un’autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio.
Inserire la data di inizio dello smart working nel campo “data di sottoscrizione dell’accordo”.
Ai fini delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro è possibile inviare ai lavoratori una informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, l. 81/2017 secondo il fac simile predisposto dall’Inail.
La nuova procedura semplificata consente dunque al datore di lavoro di comunicare direttamente al singolo dipendente (o a gruppi più estesi, se il provvedimento si applica collettivamente) la decisione di richiedere lo svolgimento della prestazione in modalità “agile”, allegando anche (contestualmente o con una comunicazione separata) l’informativa sui rischi per la sicurezza.
Il lavoro agile è, fino al 31 luglio, una possibilità di lavoro la cui applicazione è rimessa al datore di lavoro, derogando al principio del consenso del lavoratore.
Per quanto concerne la comunicazione telematica sul sito Cliclavoro, la nuova procedura è a livello aziendale. Occorre inserire i dati anagrafici dell’azienda, e allegare:
Per quanto riguarda i termini di invio al Ministero ci sono diverse interpretazioni in quanto la legge 81/2017 fa un generico rinvio alla normativa sulle comunicazioni obbligatorie. L’avvio del lavoro agile si può interpretare come “variazione” con comunicazione entro 5 giorni (tesi della Fondazione consulenti del lavoro) o come instaurazione di nuovo rapporto e quindi con comunicazione preventiva. In questa incertezza è ovviamente raccomandabile effettuare la comunicazione il giorno prima all’avvio. Auspichiamo che in questa situazione emergenziale vengano date indicazioni in merito.
Si allega il fac simile predisposto dall’Inail e la Guida Utente del Ministero del Lavoro con le istruzioni sulla compilazione della comunicazione telematica su Cliclavoro.