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Confcooperative Piemonte Nord

Pubblicato il 9 Febbraio 2022

Ammortizzatori sociali – termini della procedura sindacale e presentazione delle domande

Con il messaggio n. 606 dell’8-2-2022 l’Inps torna sul tema della presentazione delle domande di ammortizzatori sociali già oggetto della circolare n. 18/2022 (Cfr. articolo del 4 febbraio).

Termini di presentazione delle domande

Considerato che le istruzioni operative erano giunte con notevole ritardo e che in quel periodo la procedura di trasmissione delle domande era bloccata, la circolare n. 18 aveva previsto la possibilità di presentare le domande di cassa integrazione ordinaria, di assegno di integrazione salariale e di cassa integrazione salariale operai agricoli, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio al 1° febbraio (data di pubblicazione della circolare), entro il 15° giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare (16-2-2022).

Il messaggio 606 sposta ulteriormente il termine per la trasmissione delle domande di integrazione salariale per i periodi iniziati dal 1-1-2022 al 7-2-2022 al 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio.

La circolare n. 18 aveva anche confermato il termine del 28-2-2022 (termine ordinario) per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022.

Informazione e consultazione sindacale

L’altra questione di grande preoccupazione riguardava il tema della informazione e consultazione sindacale.

In presenza di norme pubblicate con ritardo rispetto all’inizio delle sospensioni era praticamente impossibile rispettare il vincolo di informazione preventiva.

A fronte della pressione esercitata da più parti l’Istituto ha fornito una precisazione non qualificabile. Richiamando il messaggio n. 3777 del 18-10-2019 si afferma infatti che non è necessario dare prova delle comunicazioni di cui al menzionato articolo 14, nei casi in cui le Organizzazioni sindacali, come individuate dalla norma, attestino che la procedura prevista dal medesimo articolo 14 sia stata correttamente espletata. Detta dichiarazione dovrà essere allegata dai datori di lavoro, in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti. In assenza, le Strutture territoriali avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11 del decreto ministeriale n. 95442/2016.

Non si tratta di un contributo decisivo: tutti ricordavano quel messaggio e si apprestavano a utilizzarlo facendo leva, laddove esistenti, sulle buone relazioni sindacali coltivate (in pratica è necessario un accordo firmato da tutte le ooss nel quale attestare che la procedura è stata svolta correttamente)

Ci si aspettava una soluzione più strutturale e ancor prima un decreto che tenesse conto di tutti gli aspetti, complessi, collegati a questa fase dell’emergenza.

Non soltanto non sono stati ricompresi tutti i settori colpiti (si pensi alla scuola e ai servizi educativi), ma non si è tenuto conto che il ritardo nell’emanazione del decreto legge n. 4 impediva il rispetto delle procedure ordinarie.

Per le infor­ma­zio­ni di det­ta­glio alle­ghia­mo il messaggio n.606 dell’8 febbraio 2022

Messaggio_numero_606_del_08-02-2022Download