È stata firmata il 30 marzo 2020, a Roma, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL 18/2020 (“ Cura Italia”).
La Convenzione è stata condivisa alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali tra ABI e le Organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl, UIL e UGL unitamente ai sindacati del settore bancario – Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin – nonché da AGCI, Confcooperative, Legacoop riunite in Alleanza delle Cooperative Italiane, CIA, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Casartigiani.
Leggi il testo integrale della convenzione e scarica la documentazione. Di seguito alcuni stralci:
L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.
L’anticipazione è rivolta a tutti i lavoratori, compresi i soci lavoratori, nonchè i lavoratori agricoli e della pesca, destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 , dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di
integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali.
I lavoratori dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che applicano la Convenzione, anche per il tramite della loro azienda, corredata dalla relativa documentazione, secondo i modelli riportati in allegato all’Accordo, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca coinvolta. Le Banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali.
L’apertura di credito in conto corrente cessa con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, oppure in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse. I lavoratori e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19.
La Convenzione scadrà il 31 dicembre 2020, fermo restando il completamento delle anticipazioni già in atto.