A seguito del D.P.C.M. 23/07/2020 (G.U. n. 231 del 17/09/2020) e del Comunicato dell’Agenzia delle Entrate dell’08/03/2021 in materia di 5 per mille, tra le altre cose, sono state introdotte delle modifiche dei termini di presentazione dell’istanza.
Dal 2021 l’istanza di accreditamento dovrà essere presentata, in via telematica, entro il 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari (tra cui anche le cooperative sociali).
Pertanto, per l’anno 2021 il termine di scadenza per la presentazione dell’istanza di accreditamento è il 12 aprile 2021 (in quanto il 10 aprile cade di sabato).
ATTENZIONE: soltanto i soggetti non risultanti negli elenchi permanenti, o gli enti che richiedono per la prima volta l’accesso al beneficio, o gli enti di nuova istituzione devono presentare la domanda di iscrizione in via telematica entro il 12 aprile 2021 (in quanto il giorno 10 aprile è sabato).
Come noto, a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, è stato istituito un apposito elenco permanente degli iscritti al beneficio: L’Agenzia delle Entrate ha già pubblicato sul proprio sito l’elenco permanente del 5 per mille 2021, relativo agli enti del volontariato, che aggiorna ed integra quello pubblicato nel 2020.
Sono stati infatti inseriti gli enti regolarmente iscritti nel 2020, nonché sono state apportate le modifiche conseguenti agli errori segnalati, alle variazioni dei dati intervenute, alle revoche dell’iscrizione trasmesse dagli enti, alle cancellazioni e alle verifiche effettuate.
L’elenco permanente enti del volontariato è disponibile a questo link.
Esaminiamo le principali novità introdotte per l’anno 2021.
Il D.P.C.M. 23/07/2020 ha ampliato la platea dei beneficiari del 5 per mille, includendo anche gli enti del Terzo Settore iscritti nel Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), comprese le coperative sociali, con esclusione delle imprese sociali in forma di società. Tuttavia la novità sarà in vigore dall’anno successivo a quello di operatività del Runts.
Fino ad allora il 5 per mille sarà ancora destinato agli enti del volontariato (Onlus, tra cui le cooperative sociali; associazioni di promozione sociale; associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di attività delle Onlus).
Dunque, per le cooperative sociali, con l’entrata in vigore del Runts non cambierà nulla, in quanto le stesse continueranno a rientrare tra i soggetti beneficiari del 5 per mille.
Ulteriore novità introdotta dal D.P.C.M. 23/07/2020 è la semplificazione delle modalità di accreditamento per l’accesso al riparto del 5 per mille.
Infatti, la nuova istanza di accreditamento contiene già l’autocertificazione sul possesso dei requisiti.
È stato pertanto eliminato il doppio adempimento: domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prevedendo un’autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all’istanza di accreditamento.
Conseguentemente, per il 2021 e per gli anni successivi, non dovrà più essere presentata dal rappresentante legale, entro giugno, la dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza in capo all’ente dei requisiti che danno diritto al contributo, essendo ora contestuale all’istanza di accreditamento.
Altra novità riguarda la modifica dei termini di presentazione dell’istanza: dal 2021 l’istanza di accreditamento dovrà essere presentata entro il 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari.
Nota bene: per l’anno 2021 il termine di scadenza per la presentazione dell’istanza di accreditamento è il 12 aprile 2021 (in quanto il 10 aprile cade di sabato).
Di conseguenza, sono stati modificati anche i successivi termini:
Ai fini dell’accreditamento degli enti del volontariato rimane ferma la competenza dell’Agenzia delle Entrate, fino all’operatività del RUNTS (cfr. art. 2, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 23/07/2020); pertanto per l’anno 2021 gli enti del volontariato presentano l’istanza di accreditamento all’Agenzia delle Entrate.
Invece, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del RUNTS, ai fini dell’accreditamento, gli Enti del Terzo Settore si rivolgeranno al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso l’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Ai fini dell’accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 23/07/2020, è competente il CONI che, ai sensi dell’art. 6 dello stesso D.P.C.M., ha stipulato un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la gestione della procedura di iscrizione a decorrere dall’anno 2021.
Per l’accreditamento degli enti della ricerca scientifica rimane competente il Ministero dell’università e della ricerca mentre per l’accreditamento degli enti della ricerca sanitaria è competente il Ministero della salute.
Come noto, a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, è stato istituito un apposito elenco permanente degli iscritti al beneficio, che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito di ciascuna Amministrazione competente (Agenzia delle Entrate per gli enti del volontariato, CONI per le associazioni sportive dilettantistiche, Ministero dell’Università e della Ricerca per gli enti della ricerca scientifica e dell’Università e Ministero della Salute per la ricerca sanitaria) entro il 31 marzo di ciascun anno con la conseguente eliminazione della necessità, in capo agli enti già regolarmente iscritti ed in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio, di ripresentare ogni anno la domanda di iscrizione (art. 8 del D.P.C.M. 23/07/2020).
L’Agenzia delle Entrate ha già pubblicato sul proprio sito l’elenco permanente del 5 per mille 2021, relativo agli enti del volontariato, che aggiorna ed integra quello pubblicato nel 2020.
Sono stati infatti inseriti gli enti regolarmente iscritti nel 2020, nonché sono state apportate le modifiche conseguenti agli errori segnalati, alle variazioni dei dati intervenute, alle revoche dell’iscrizione trasmesse dagli enti, alle cancellazioni e alle verifiche effettuate.
L’elenco permanente enti del volontariato è disponibile qui.
Gli enti presenti nei suddetti elenchi permanenti non sono tenuti a presentare nuovamente la domanda di accreditamento per l’anno in corso. Dunque, soltanto i soggetti non risultanti in tali elenchi permanente, o gli enti che richiedono per la prima volta l’accesso al beneficio, o gli enti di nuova istituzione devono presentare la domanda di iscrizione in via telematica entro il 12 aprile 2021 (in quanto il giorno 10 aprile è sabato). |
Per ulteriori informazioni e/o richieste di assistenza le cooperative interessata potranno scrivere alla mail: ufficio.contabilita@confpiemontenord.coop oppure contattare Davide Morabito al riferimento telefonico 011/43.43.181 – int. 228.